In linea di massima è corretto, ma possono variare NUMERI/DATE/SCADENZE ecc..
Quindi utilizzarlo solo dopo aver studiato accuratamente sul testo aggiornato D.LGS 267/2000 e s.m.ii.
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Statuto e regolamenti
I comuni adottano un
proprio statuto.
Lo statuto è la carta fondamentale del comune e stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente, specifica le attribuzioni degli organi, le forme
di garanzia e partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio, le forme di collaborazione
fra comuni e province, la partecipazione popolare ed infine il diritto di
accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
delle funzioni.
Ad esempio il regolamento delle entrate tributarie da
deliberarsi entro il termine del bilancio di previsione annuale con efficacia
dal primo gennaio dell’anno successivo.(trasmissione al Ministero delle Finanze
con delibera di approvazione)
L’organo competente all’approvazione dei regolamenti è il
Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi di competenza della Giunta.
I regolamenti devono essere
approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e affissi
all’Albo pretorio del comune per 15 giorni.
Pareri ai sensi art.
49
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed
al consiglio che non sia di mero indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi,
il parere è espresso dal segretario comunale.
I soggetti che esprimono il parere rispondono in via
amministrativa e contabile.
Funzioni del
difensore civico
Lo statuto comunale può prevedere l’istituzione del
difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria
iniziativa, gli abusi,le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative e i mezzi
del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale.
Quando almeno un quinto dei consiglieri segnala irregolarità
su deliberazioni riguardanti in particolare appalti, assunzioni personale e
dotazioni organiche, il difensore civico invita ad eliminare i vizi presenti
nell’atto. Se l’ente ritiene non modificare l’atto, quest’ultimo deve essere
approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Funzionamento e attribuzioni
del Consiglio
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il funzionamento del Consiglio in base ai principi fissati
dallo statuto, è disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta
che prevede in particolare le modalità di convocazione, e le modalità di presentazione e discussione delle
proposte.
Il regolamento indica inoltre il numero dei consiglieri
necessari per la validità delle sedute.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite con criterio proporzionale.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche
tranne i casi previsti dal regolamento.
Il Consiglio comunale è presieduto dal presidente del
Consiglio che è obbligatorio nei comuni >15.000 abitanti e facoltativa negli
altri.
Il segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute.
Gli atti fondamentali di competenza del consiglio sono:
- Statuto dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti tranne il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio)
- Programmi, Relazione Previsionale e programmatica, piani finanziari, elenco annuale lavori pubblici, Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici
- Convenzioni tra comuni e altri enti e costituzione e modificazione di forme associative
- Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
- Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività e servizi mediante convenzione
- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (competenza della Giunta); disciplina generale delle tariffe perla fruizione dei beni e dei servizi;
- Indirizzi da osservare da parte delle aziende e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- Contrazione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari
- Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
- Acquisti e alienazioni immobiliari e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
- Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
Il consiglio partecipa alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco o dei singoli assessori.
Tutte le deliberazioni dei
competenza del consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri
organi, salvo quelle attinenti a variazioni di bilancio adottate dalla giunta e
da sottoporre alla ratifica del consiglio nei 60 giorni consecutivi a pena di
decadenza.
Composizione e
competenze della Giunta
La Giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori
stabilito dallo statuto..
Nei comuni con popolazione >15.000 abitanti gli assessori
sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio.
Nei comuni con popolazione < 15.000 abitanti lo statuto
può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non appartenenti al
consiglio.
In entrambi i casi il cittadino nominato deve essere in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la
carica di consigliere.
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio
- Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
- Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio
- Ha il compito di tradurre gli obiettivi, i programmi strategici dl consiglio in programmi gestionali concreti tramite la definizione del PEG entro il 31 dicembre ( e comunque non oltre 10 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione)
- Variazioni di PEG entro il 15 dicembre di ogni anno
- Le variazioni di bilancio di competenza del consiglio possono essere adottate d’urgenza dalla Giunta, salvo ratifica ebtro 60 giorni da parte del Consiglio ( a pena decadenza)
- Prelevamenti dal fondo di riserva (con deliberazione) entro il 31 dicembre di ogni anno da comunicare al Consiglio
- Predisposizione degli schemi di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e di relazione revisionale programmatica che vengono approvati dal Consiglio.
- Redige la relazione illustrativa da allegare al rendiconto che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, evidenziando eventuali scostamenti e le ragioni che li hanno provocati.
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio.
Stabilisce inoltre le aliquote di
imposta di carattere tributario e le tariffe per la fruizione di beni e servizi
a domanda individuale.
L’organo esecutivo nomina il
funzionario responsabile del tributo.
Incandidabilità , incompatibilità e ineleggibilità
Nessuno può presentarsi come
candidato in più di due province o comuni quando le elezioni si svolgano nella
stessa data.
I consiglieri non possono
candidarsi rispettivamente alla medesima carica in altro consiglio comunale,
provinciale e circoscrizionale.
Il candidato che viene eletto
contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle due
cariche entro 5 giorni altrimenti viene
eletto per il comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Non possono essere candidati alle
elezioni:
·
Coloro che hanno riportato condanna definitiva
per associazione finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti o armi
·
Coloro
che anno riportato condanna definitiva per: peculato, concussione,
corruzione previsti dal codice penale
·
Coloro che risultino condannati cono sentenza
definitiva alla pena di reclusione superiore a sei mesi per delitti connessi
all’abuso di potere o violazione di doveri connessi a una pubblica funzione
L’incompatibilità si ha nell’occasione in cui il
soggetto svolga altre attività esterne che lo pongono in contrasto di interessi
con le funzioni di consigliere. ( es. colui che ha lite pendente con il
comune, l’amministratore o il dipendente
con poteri di rappresentanza di istituti o aziende soggette a vigilanza)
Inoltre la carica di assessore è incompatibile con quella di
consigliere per i comuni con popolazione
> 15.000 abitanti.
Non possono fare parte della giunta ed essere nominati
rappresentanti del comune i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco.
Ineleggibilità
Non possono essere eletti
sindaco o consigliere:
- Il capo o vice capo di polizia
- I dipendenti del comune per i rispettivi consigli
- I direttori generali e amministrativi di aziende sanitarie locali
- I sindaci e consiglieri comunali e provinciali in carica in un altro comune
- I legali rappresentanti e dirigenti di società per azioni con capitale maggioritario del comune
Funzioni e
responsabilità dei dirigenti
Spetta ai dirigenti
la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite
dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, e di organizzazione delle
risorse umane e strumentali.
Spetta ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo dell’ente e non
rientranti tra le competenze del segretario comunale o del direttore generale.
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo adottati da organi di
governo dell’ente tra cui:
- La presidenza di commissioni di gara e di concorso
- La responsabilità di procedure d’appalto
- La stipulazione dei contratti
- Gli atti di gestione finanziaria tra cui gli impegni di spesa
- L’amministrazione e la gestione del personale
- Provvedimenti di autorizzazione e concessione tra cui le concessioni edilizie
I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli
obiettivi dell’ente, della correttezza
amministrativa. Della efficienza e dei risultati della gestione.
Tariffe dei servizi
La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici
ed è determinata e adeguata ogni anno.
Gli enti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura
tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della
relativa gestione.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni
dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa
è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Esecutività delle
deliberazioni e determinazioni
Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione
all’albo pretorio nella sede dell’ente per almeno 15 giorni consecutivi e
diventano esecutive già dal decimo giorno.
Contestualmente all’affissione le deliberazioni adottate
dalla giunta vengono trasmesse ai capigruppo consiliari.
Le determinazione diventano esecutive con l’apposizione del
VISTO di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che ne
attesta la copertura in relazione alle disponibilità effettive.
Regolamento di contabilità
Con il regolamento di contabilità
ciascun ente locale applica i principi contabili con modalità organizzative
corrispondenti alle proprie caratteristiche, osservando le disposizioni
previste per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario.
Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di
impegno attraverso le determinazioni.
Il regolamento di contabilità
disciplina inoltre le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione e apposto il VISTO di regolarità
sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
Lo stesso regolamento prevede
l’istituzione di un servizio di economato a cui viene preposto un responsabile
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di modesta entità.
I controlli interni
Gli enti locali nell’ambito della
loro autonomia individuano strumenti e metodologie adeguate a :
- Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
- Verificare attraverso il controllo di gestione l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ai fini di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
- Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
- Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,programmi ed altri strumenti di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi predefiniti. (controllo strategico)
Il controllo esterno sulla
gestione e competenza della Corte dei Conti.
Esercizio provvisorio
Bilancio deliberato ma non
ancora esecutivo
Ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione annuale sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare spese in misura non
superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato.
Gestione provvisoria
Bilancio non deliberato entro il
31 dicembre per l’anno successivo per motivi diversi da disposizioni di legge.
La gestione provvisoria è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento del personale, di
residui passivi, di rate di mutui ed in generale limitatamente alle sole
operazioni necessarie per evitare di arrecare all’ente danni patrimoniali certi
e gravi.
Fondo di riserva
Gli enti locali iscrivono nel
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e
non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio.
Il fondo è utilizzato con
deliberazioni dell’organo esecutivo (Giunta) nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
risultino insufficienti e devono essere comunicati all’organo consiliare.
I prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati
sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Piano esecutivo di gestione (PEG)
Sulla base del bilancio di
previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce,
prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando
gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi.
Il piano esecutivo di gestione
contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
L’attuazione del piano esecutivo
di gestione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
Variazioni di bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione
Il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte
entrate che nella parte spese.
Le variazioni di Bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate entro e non oltre
il 30 novembre di ciascun anno. (vedere Giunta..)
Sono vietatigli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
Tramite la variazione di
assestamento deliberata entro il 30 novembre di ogni anno si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Le variazioni del Piano esecutivo
di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo (Giunta)e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Fasi di gestione
entrata e spesa
Le fasi di gestione dell’ entrata sono : ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – VERSAMENTO.
ACCERTAMENTO
Sulla base di idonea documentazione, viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato
il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
RISCOSSIONE
Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.
La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso
fatto pervenire al tesoriere.
L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di
contabilità e contiene almeno:
- L’indicazione del debitore
- L’ammontare della somma da riscuotere
- La causale
- Gli eventuali vincoli di destinazione delle somme
- L’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio a cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza
- La codifica
- Il numero progressivo
- L’esercizio finanziario e la data di emissione
Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma
versata in favore dell’ente anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo
di incasso.
In tale ipotesi il tesoriere ne da immediata comunicazione
all’ente richiedendo la regolarizzazione.
VERSAMENTO
Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata,
consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
Gli incaricati della riscossione interni ed esterni versano
al tesoriere le somme riscosse.
Le fasi di gestione della spesa sono: IMPEGNO – LIQUIDAZIONE – ORDINAZIONE E PAGAMENTO.
IMPEGNO
E’ la prima fase del procedimento di spesa, con la quale a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della
disponibilità finanziaria.
Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sempre nei limiti delle
previsioni nello stesso comprese.
LIQUIDAZIONE
E’ la fase in cui in base ai documenti atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa., a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla corrispondenza dei requisiti
qualitativi e quantitativi pattuiti.
L’atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile
proponente è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione consiste nella disposizione impartita,
mediante mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente di provvedere al
pagamento delle spese.
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente
dell’ente individuato dal regolamento di contabilità e deve contenere:
- Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario
- La data di emissione
- L’intervento sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui
- La codifica
- L’indicazione del creditore
- L’ammontare della somma e la scadenza
- La causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa
- Le eventuali modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore
- Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene
alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario,
che provvede inoltre alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al
tesoriere.
Rendiconto di
gestione
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e
il conto del patrimonio.
CONTO DEL BILANCIO
Dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la
dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
CONTO ECONOMICO
Evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’ente secondo i criteri di competenza economica.
CONTO DEL PATRIMONIO
Rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio rispetto alla consistenza iniziale.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno
dell’anno successivo, tenuto conto della relazione dell’organo di revisione.
Il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della
Corte dei Conti.
Sono allegati al rendiconto:
- La relazione dell’organo esecutivo
- La relazione dei revisori dei conti
- L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
Risultato contabile
di amministrazione
Il risultato contabile di amministrazione è accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo
di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell’esercizio.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e
non pagate entro il termine dell’esercizio.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare
lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la
qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia e l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.
Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività
amministrativa e gestionale dell’ente, ed è svolto con una cadenza periodica
definita dal regolamento di contabilità dell’ente.
Si articola in tre fasi:
- Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi
- Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti
- Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia,l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, verificando i mezzi finanziari acquisiti, i costi
dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti
e per i servizi a carattere produttivo i ricavi.
Il referto del controllo di gestione fornisce le conclusioni
del controllo agli amministratori ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai
responsabili dei servizi affinché abbiano gli elementi necessari per valutare
l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Fonti di
finanziamento
Per l’attivazione di investimenti gli enti locali possono
utilizzare:
- Entrate correnti destinate per legge agli investimenti
- Avanzi di bilancio
- Entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali (es. concessioni edilizia)
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato o Regione finalizzati agli investimenti
- Avanzo di amministrazione
- Mutui passivi
Per tutti gli investimenti degli enti locali, l’organo
deliberante è il Consiglio.
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla
custodia di titoli e valori.
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano
emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio. A tal
fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e tutte
le delibere di variazione e prelevamento di quote del fondo di riserva.
Nessun mandato di pagamento può essere estinto se privo
della codifica.
Per eventuali danni causati all’ente o a terzi, il tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Organo di revisione
contabile
I consigli comunali eleggono un collegio di revisori
contabili composto da tre membri che viene comunicato ai propri tesorieri.
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni.
L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- Attività di collaborazione con l’organo consiliare
- Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio
- Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica relativamente alle entrate e alle spese
- Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La relazione contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione
- Referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione
- Verifiche di cassa con cadenza trimestrale, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello di altri agenti contabili (es. economo)
Al fine di garantire
l’adempimento delle proprie funzioni , l’organo di revisione contabile ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare
all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione.
Dissesto finanziario
Si ha dissesto finanziario se
l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed
esigibili di terzi cui non si possa far fronte con le modalità previste per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La deliberazione recante la
formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e adottata dal
Consiglio. Alla delibera è allegata una dettagliata relazione dell’organo di
revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il
dissesto.
Forme di gestione dei servizi pubblici
Servizi pubblici locali di
rilevanza economica
L’erogazione del servizio avviene
secondo le discipline e nel rispetto della normativa dell’unione europea, e può essere affidata a:
- Società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica
- Società a capitale misto nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica
- Società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano
La gara è aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di
prestazione del servizio.
I rapporti degli enti con le
società erogatrici sono regolati da contratti di servizio che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica
del rispetto dei livelli previsti.
Servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica
Sono gestiti mediante affidamento
diretto a:
- Istituzioni
- Aziende speciali, anche consortili
- Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino analogo controllo sulla società a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante con gli enti o l’ente pubblico che la controlla.
E’ consentita
la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ad
altri soggetti.
Segretario comunale
Il segretario comunale viene
nominato dal sindaco ed è scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei
segretari comunali.
Il segretario comunale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in merito alla conformità dell’azione amministrativa
, allo statuto e ai regolamenti.
Il segretario comunale
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l’attività ( a meno che non sia stato nominato il direttore generale)
Partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consigli e ne cura la verbalizzazione.
Esprime i pareri di regolarità
tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze, in mancanza dei
responsabili dei servizi.
Può rogare tutti i contratti nei
quali l’ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente.
Esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Nei casi in cui non sia presente
la figura del direttore generale le relative funzioni possono essere conferite
dal sindaco al segretario comunale.
Competenze e funzioni del sindaco
Il sindaco è l’organo
responsabile dell’amministrazione del comune.
Rappresenta l’ente, convoca e
presiede la giunta e quando non è prevista la figura del presidente del
Consiglio, convoca e presiede il Consiglio.
Sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Sovrintende alle funzioni statali
o regionali attribuite o delegate al
comune.
Esercita le funzioni
attribuitegli come autorità locale, tra cui ordinanze contingibili ed urgenti
in caso di emergenza sanitarie e igiene pubblica.
Sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio coordina e riorganizza orari degli esercizi commerciali,
pubblici esercizi e servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati sul territorio.
Sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’ente
presso enti, aziende e istituzioni.
Nomina i responsabili di uffici e
servizi.
Attribuisce e definisce incarichi
dirigenziali e di collaborazione esterna (segretario comunale ed eventualmente direttore
generale).
Il Sindaco come ufficiale di
Governo
- Sovrintende ai servizi di competenza statale di : anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e statistica.
- Emana ordinanza con tingibile ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza (atti motivati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini)
- Emana ordinanza con tingibile ed urgente per modificare gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici e orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici in casi di emergenza connessi al traffico / inquinamento atmosferico o acustico.
Le funzioni
esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo possono essere delegate a un
consigliere comunale.
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