lunedì 6 novembre 2017

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
In sintesi questo vuol dire che ogni cittadino, attraverso l’accesso civico, può richiedere qualsiasi documento di ogni Ente Pubblico. Con qualche eccezione.

Accesso Civico: introduzione
Fino a prima dell’emanazione del decreto 97/2016, il cittadino che voleva conoscere il contenuto di alcuni documenti pubblici poteva seguire due strade.
La prima, se il dato o documento doveva essere pubblicato sul sito, scaricare lo stesso dal sito istituzionale dell’ente.
La seconda, fare una richiesta di accesso agli atti e, se dimostrava di avere degli interessi giuridicamente rilevanti, l’Amministrazione interessata era tenuta a consegnare il documento al cittadino richiedente.
La nuova forma di accesso civico disegnata dal FOIA prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 5 cambia notevolmente la portata dell’istituto dell’accesso civico, con un procedimento di gestione similare a quello previsto dal diritto di accesso regolato dall’articolo 22 della legge 241/1990.
Rispondendo all’intento di ampliare il diritto di accesso, come previsto dalla legge 124/2015, il nuovo comma 1 dell’articolo 5 del 33/2013 descrive gli scopi ai quali vuol rispondere il nuovo accesso civico:
a) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
b) promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso civico
a) deriva dall’obbligo delle PA di pubblicare su Amministrazione Trasparente determinate categorie di dati e documenti, divenendo strumento per favorire vere e proprie forme di controllo pubblico sul modo col quale le amministrazioni pubbliche svolgono le proprie funzioni e, allo scopo, spendano le risorse.
b) può essere lo strumento col quale i cittadini o le imprese entrano in contatto con le amministrazioni, per fornire critiche, suggerimenti e, comunque, far ascoltare la propria voce su tematiche generali.
Sotto questi aspetti, l’accesso civico mantiene una rilevante differenza con l’accesso previsto dalla legge 241/1990.

Quest’ultimo, infatti, rimane sempre un diritto che riguarda la specifica sfera giuridica di un singolo soggetto, che accede a quegli specifici documenti amministrativi direttamente collegati ad essa, sicché, come da sempre indica la giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso di cui all’articolo 22 della legge 241/1990 non è funzionale ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa o alla mera curiosità.

Al contrario, l’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.
A differenza di quanto accadeva fino all’approvazione del decreto 33/2013, l’accesso ai dati e documenti detenuti dalle PA non richiede più la necessaria presenza di una qualificazione giuridica specifica per richiedere documentazione e non avrà bisogno di una motivazione (come obbligatorio finora per i documenti non pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente).

Semplicemente, un atto o un documento pubblico per sua natura sarà accessibile a chiunque. Se non fosse fra quelli pubblicati nel sito internet, sarà “accessibile” tramite il nuovo accesso civico.
Al cittadino non potrà essere rifiutato l’accesso e - salvo i costi di riproduzione - avrà titolo a vedersi riconoscere gratuitamente l’accesso alle informazioni che potrà individuare anche senza fornire esattamente il riferimento preciso all’atto (in quanto è venuto anche meno l’obbligo in capo a chi presenta la richiesta di fornire i riferimenti precisi dei documenti e dei dati). L’accesso si intende esteso oltre che a dati e documenti anche alle informazioni elaborate dall’Ente.
Si tratta dunque di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto:
a) dal punto di vista soggettivo, il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
b) dal punto di vista oggettivo, siamo in presenza di un istituto ancor più favorevole al cittadino, per come sono cambiati i limiti applicabili alla nuova forma di accesso

Le amministrazioni potranno impedire l'accesso solo in presenza di dati sensibili e nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali e comunque a seguito di una procedura di verifica.

Accesso Civico: limiti
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata e può essere rifiutata solo in determinati casi indicati dalla legge.

L’articolo 5-bis elenca specificatamente i casi in cui debba essere valutata la presenza di interessi giuridicamente rilevanti per i quali possa negarsi l’accesso civico.
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
2) difesa e interessi militari;
3) sicurezza nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) politica e stabilità economico-finanziaria dello S tato;
6) indagini su reati;
7) attività ispettive;
8) relazioni internazionali.
9) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
10) libertà e segretezza della corrispondenza;
11) protezione dei dati personali;
12) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

ANAC e il Garante per la Protezione dei Dati Personali emetteranno specifiche linee guida operative per semplificare e ridurre l’incertezza delle varie situazioni sopra elencate.
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso ovvero del differimento dello stesso.
Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili.

Ovviamente si deve prevedere la pubblicazione e l’accessibilità ai documenti sia privati che di interesse pubblico, escludendo solo le parti in cui sono presenti dati o informazioni riservati e protetti.
Accesso Civico: procedura
Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l’istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:
1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
3) ad altro ufficio appositamente incaricato a tale scopo;
4) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica;

Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne l’ammissibilità non più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l’assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy.
Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.
Se l’amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.
Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.
L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell’interesse dei terzi da tutelare.
Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione.
Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.
In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità al difensore civico.

LA SCELTA TRA RDO ED ODA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione


In una gara al miglior prezzo, deve guidare la scelta tra RDO ed ODA la valutazione
dei seguenti parametri:

Vincolo giuridico: i limiti di soglia fissati dall’art. 36 ed i limiti previsti dall’art. 37 in
funzione della qualificazione della stazione appaltante.

Tipologia di bene/servizio da acquisire: la natura del bene/servizio da acquisire
potrebbe assumere rilevanza nella scelta dello strumento d’acquisto (fermo restando il
vincolo giuridico sopra illustrato). Beni/servizi standardizzati possono essere acquistati
con ODA. Beni/servizi non standardizzati vanno acquistati allegando un capitolato e
pertanto lo strumento d’acquisto più adatto è l’RDO.

Valore dell’appalto in funzione di maggiori economie conseguibili: il prezzo ottenibile
tramite una RDO solitamente è più basso del miglior prezzo ottenibile con lo strumento
dell’ODA.

Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

  COMUNE DI XXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ...