lunedì 8 ottobre 2018

Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO



 


COMUNE DI
XXXXX


















REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO













(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____________)




INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Istituzione dell'imposta
Articolo 3 Presupposto dell'imposta
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5 Esenzioni
Articolo 6 Misura dell'imposta
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione
Articolo 8 Obblighi di comunicazione
Articolo 9 Versamenti
Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 11 Sanzioni
Articolo 12 Riscossione coattiva
Articolo 13 Rimborsi
Articolo 14 Pubblicazione
Articolo 15 Finalità dell'imposta
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell’imposta di soggiorno


Articolo 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di ___________. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all’interno dei limiti temporali 1° aprile — 31 ottobre.

Articolo 3
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di _______________.


Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di ___________________ che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al 14° anno compreso;
b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di ________________;
c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di ________, per un massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di ___________, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.


Articolo 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L’imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.
4. In deroga ai precedenti commi di questo articolo e all’allegato A del presente regolamento, l’imposta per i soggetti passivi che pernottino per l’intero periodo 1° giugno — 30 settembre nello stesso anno e nella medesima struttura ricettiva viene determinata forfettariamente nella misura di euro 35,00 per persona non esente per ciascun anno solare.

Articolo 7
Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di __________ sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di ____________ in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all’ufficio tributi del Comune di _______, contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.


Articolo 8
Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di _____________ devono inviare all’ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza mensile e per l’intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di _____________, se obbligati alla prevista trasmissione all’ufficio provinciale.


Articolo 9
Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza all’interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di _______________ con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non invia al Comune di _______________ quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all’art. 7 comma 2 in uno dei modi seguenti:
a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di _________;
b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di _________;
c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di _________;
d) mediante il modello F24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate.


Articolo 10
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell’elusione. l gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell’attività di controllo il Comune può:
a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Articolo 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarle, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento dl sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di ____________ da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14
Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presento regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 15
Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.


Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal ________________.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di __________.








Allegato A
al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
nel Comune di ____________



DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
00
Alberghi a 5 stelle “lusso”

01
Alberghi a 5 stelle

02
Alberghi a 4 stelle

03
Alberghi a 3 stelle

04
Alberghi a 2 stelle

05
Alberghi a 1 stella

06
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle

07
Residenze turistico alberghiere a 3 stelle

08
Residenze turistico alberghiere a 2 stelle

09
Albergo diffuso




CODICE
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
10
Case per ferie

11
Ostelli per la gioventù

12
Rifugi alpinistici

13
Rifugi escursionistici

14
Bivacchi fissi

15
Esercizi di affittacamere

16
Case e appartamenti per vacanze

17
Bed & breakfast

18
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017




CODICE
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
19
Villaggi turistici a 4 stelle

20
Villaggi turistici a 3 stelle

21
Villaggi turistici a 2 stelle

22
Villaggi turistici a 1 stella

23
Campeggi a 4 stelle

24
Campeggi a 3 stelle

25
Campeggi a 2 stelle

26
Campeggi a 1 stella

27
Aree di sosta a 4 stelle

28
Aree di sosta a 3 stelle

29
Aree di sosta a 2 stelle

30
Aree di sosta a 1 stella




CODICE
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
31
Attività agrituristiche



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