COMUNE DI
XXXXX
REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(approvato
con deliberazione consiliare n. _____ del _____________)
INDICE
Articolo 1
Oggetto del regolamento
Articolo 2
Istituzione dell'imposta
Articolo 3
Presupposto dell'imposta
Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5
Esenzioni
Articolo 6 Misura
dell'imposta
Articolo 7
Obblighi di dichiarazione
Articolo 8 Obblighi
di comunicazione
Articolo 9
Versamenti
Articolo 10 Disposizioni
in tema di accertamento
Articolo 11
Sanzioni
Articolo 12
Riscossione coattiva
Articolo 13 Rimborsi
Articolo 14
Pubblicazione
Articolo 15
Finalità dell'imposta
Articolo 16 Disposizioni
transitorie e finali
Allegato A Determinazione
misura dell’imposta di soggiorno
Articolo 1.
Oggetto del Regolamento
1. Il presente
regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare
l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel
regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le
esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle
sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Articolo 2
Istituzione dell'imposta
1. L'imposta di
soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs.
n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi
in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture
ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni
culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente
regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di
coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del
Comune di ___________. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui
esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì
soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni
brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di
soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre.
La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio
di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all’interno dei limiti
temporali 1° aprile — 31 ottobre.
Articolo 3
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto
dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva
situata nel territorio del Comune di _______________.
Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto
responsabile degli obblighi tributari
1. I soggetti
passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di ___________________ che
pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi
dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della
struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al
pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo,
nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente
regolamento.
3. Nel caso
previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere
nominato un rappresentante fiscale.
Articolo 5
Esenzioni
1. Sono esenti
dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino
al 14° anno compreso;
b) i malati
soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di
________________;
c) i genitori, o
accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati
presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di ________, per un
massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di
handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro
accompagnatore;
e) gli autisti di
pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie
di viaggi e turismo;
f) gli
appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i
"volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione
di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di ___________, provinciale e
regionale o per emergenze ambientali;
h) sono altresì
esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in
strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche
per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di
natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale
dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività
lavorativa;
l) i soggiornanti
nei rifugi montani/alpini.
2. L'esenzione di
cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della
struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria,
attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento
delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì
dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e
successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è
finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Articolo 6
Misura dell'imposta
1. L'imposta di
soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in
maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in
modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime
nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure
dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e,
comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L’imposta è
applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno
giorni consecutivi per ciascun anno solare.
4. In deroga ai
precedenti commi di questo articolo e all’allegato A del presente regolamento,
l’imposta per i soggetti passivi che pernottino per l’intero periodo 1° giugno
— 30 settembre nello stesso anno e nella medesima struttura ricettiva viene
determinata forfettariamente nella misura di euro 35,00 per persona non esente
per ciascun anno solare.
Articolo 7
Obblighi di dichiarazione
1. I gestori
delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di __________ sono
tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti
dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I
relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune
di ____________ in più lingue.
2. Il gestore
della struttura ricettiva dichiara all’ufficio tributi del Comune di _______,
contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il
numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese
precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.
Articolo 8
Obblighi di comunicazione
1. I gestori
delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di _____________
devono inviare all’ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta
elettronica, con cadenza mensile e per l’intero anno solare (dal 1° gennaio al
31 dicembre), indipendentemente dal periodo di applicazione dell’imposta di
soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento,
copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi trasmessa alla Provincia di _____________, se obbligati alla prevista
trasmissione all’ufficio provinciale.
Articolo 9
Versamenti
1. I soggetti di
cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta
al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
Quest'ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza
all’interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo
versamento al Comune di _______________ con le modalità di cui al successivo comma
2. Il gestore non invia al Comune di _______________ quietanze relative ai
singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le
dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione di cui al precedente art.
5.
2. Il gestore
della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo
di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all’art.
7 comma 2 in uno dei modi seguenti:
a) mediante bonifico bancario sul conto corrente
di tesoreria intestato al Comune di _________;
b) mediante versamento diretto presso la tesoreria
del Comune di _________;
c) mediante versamento su conto corrente postale
intestato al Comune di _________;
d) mediante il modello F24 di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste
dall’Agenzia delle entrate.
Articolo 10
Disposizioni in tema di
accertamento
1. Il Comune
effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta
di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al
precedente art. 7.
2. Il controllo è
effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il
recupero dell'evasione e dell’elusione. l gestori delle strutture ricettive
sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni
rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini
dell'esercizio dell’attività di controllo il Comune può:
a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive
ad esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari"
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli
compilati e firmati.
3. Ai fini
dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Articolo 11
Sanzioni
1. Le violazioni
al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate
sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarle,
dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché
secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa,
incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del
gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle
disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al
procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai presente comma si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la
violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo
all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore
della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al
procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la
violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni
dell’ospite per l’esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà
passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi
dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di
cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Articolo 12
Riscossione coattiva
1. Le somme
accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se
non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto,
sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento dl
sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli
enti locali.
Articolo 13
Rimborsi
1. Il rimborso
delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di
versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,
l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti
dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è
effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal
Comune di ____________ da presentare almeno quindici giorni prima della
scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da
compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere
effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio tributi del
Comune.
3. Non si procede
al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.
Articolo 14
Pubblicazione
1. Al sensi
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è
comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla
data della sua esecutività.
2. Il presento
regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.
Articolo 15
Finalità dell'imposta
1. Il gettito
dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di
promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e
manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di
monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il
Sindaco o la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica e
decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie
principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte
l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.
Articolo 16
Disposizioni transitorie e
finali
1. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal ________________.
2. Per
particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale
ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente
regolamento.
3. Per quanto non
previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti
legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170
della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di
__________.
Allegato A
al regolamento per l’applicazione dell’imposta di
soggiorno
nel Comune di ____________
DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO
CODICE
|
STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE
|
IMPOSTA
PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
|
00
|
Alberghi a 5 stelle “lusso”
|
|
01
|
Alberghi a 5 stelle
|
|
02
|
Alberghi a 4 stelle
|
|
03
|
Alberghi a 3 stelle
|
|
04
|
Alberghi a 2 stelle
|
|
05
|
Alberghi a 1 stella
|
|
06
|
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle
|
|
07
|
Residenze turistico alberghiere a 3 stelle
|
|
08
|
Residenze turistico alberghiere a 2 stelle
|
|
09
|
Albergo diffuso
|
CODICE
|
STRUTTURE
RICETTIVE NON ALBERGHIERE
|
IMPOSTA
PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
|
10
|
Case per ferie
|
|
11
|
Ostelli per la gioventù
|
|
12
|
Rifugi alpinistici
|
|
13
|
Rifugi escursionistici
|
|
14
|
Bivacchi fissi
|
|
15
|
Esercizi di affittacamere
|
|
16
|
Case e appartamenti per vacanze
|
|
17
|
Bed & breakfast
|
|
18
|
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di
cui all’art. 4 del DL n. 50/2017
|
CODICE
|
STRUTTURE
RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
|
IMPOSTA
PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
|
19
|
Villaggi turistici a 4 stelle
|
|
20
|
Villaggi turistici a 3 stelle
|
|
21
|
Villaggi turistici a 2 stelle
|
|
22
|
Villaggi turistici a 1 stella
|
|
23
|
Campeggi a 4 stelle
|
|
24
|
Campeggi a 3 stelle
|
|
25
|
Campeggi a 2 stelle
|
|
26
|
Campeggi a 1 stella
|
|
27
|
Aree di sosta a 4 stelle
|
|
28
|
Aree di sosta a 3 stelle
|
|
29
|
Aree di sosta a 2 stelle
|
|
30
|
Aree di sosta a 1 stella
|
CODICE
|
ATTIVITA’
AGRITURISTICHE
|
IMPOSTA
PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
|
31
|
Attività agrituristiche
|
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