L’ordinamento della finanza
locale è riservato alla legge.
La legge coordina la finanza
locale con la finanza statale e regionale.
La legge riconosce ai comuni,
nell’ambito della finanza pubblica autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
La legge assicura agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
I comuni disciplinano ai
sensi dell’art. 52 d.lgs 446/97
disciplinano con regolamento le entrate proprie.
Entrate proprie
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Entrate
tributarie
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Entrate
extra tributarie
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Le leggi dello stato, in attuazione della riseva di
legge dell’art 23 della Costituzione, individuano:
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Corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e
la prestazione di servizi/canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni
comunali
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Principi del Bilancio di Previsione
·
Approvazione con Deliberazione Consiliare di approvazione per l’anno successivo entro il 31 dicembre (salvo
proroghe - esercizio provvisorio)
·
Redazione in
termini di competenza: il bilancio prevede gli accertamenti di entrata e gli impegni
di spesa che si effettuano in un dato periodo anche se l’effettiva
riscossione o il pagamento potranno effettuarsi al di fuori del periodo
considerato.
·
Il totale delle
entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (principio di unità)
·
L’unità temporale
della gestione è l’anno finanziario (dal 1 gennaio al 31 dicembre)
·
Dopo tale termine
non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in
conto dell’esercizio scaduto (principio dell’annualità)
·
Tutte le entrate
sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione. Ugualmente tutte
le spese sono iscritte integralmente
·
La gestione
finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione : è vietata la
gestione di entrate e spese non iscritte in bilancio. (principio
dell’universalità/integrità)
·
Rispetto dei
principi di veridicità e attendibilità sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo
·
Il bilancio di
previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
Spese
correnti + quote di capitale di rate di ammortamento dei mutui e di prestiti
obbligazionari non possono essere
superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere
altra forma di finanziamento.
(principio
del pareggio finanziario).
·
I comuni devono
assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei
contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità
previste dallo statuto e dai regolamenti.
Caratteristiche del
Bilancio:
·
L’unità
elementare del bilancio per l’entrata è
la risorsa e per la spesa è
l’intervento per ciascun servizio.
·
Il Bilancio ha
carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa.
E’
possibile impegnare spese solo entro i limiti di stanziamento i bilancio
Struttura del Bilancio:
Il bilancio di previsione
annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla
spesa.
La parte ENTRATA è ordinata in:
- Titoli
- Categorie
- Risorse
In relazione rispettivamente
alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla specifica individuazione
dell’oggetto dell’entrata.
La parte SPESA è ordinata in:
- Titoli
- Funzioni
- Servizi ed interventi
In relazione rispettivamente
ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso
di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di
ciascun servizio.
La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito
quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica.
ENTRATA
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SPESA
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Titolo I – Entrate tributarie;
Titolo II
– Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla regione;
Titolo III
– Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di credito;
Titolo V
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi;
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Titolo I – Spese correnti;
Titolo II – Spese
in conto capitale;
Titolo III – Spese
per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi;
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Il programma costituisce il
complesso coordinato di attività relative alle opere da realizzare e di
interventi per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano
generale di sviluppo dell’ente.
Può essere compreso all’interno di una sola delle
funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
A ciascun servizio è
correlato un reparto organizzativo composto da persone e mezzi a cui è preposto
un responsabile.
A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari,
specificari negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio.