lunedì 8 ottobre 2018

Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO



 


COMUNE DI
XXXXX


















REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO













(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____________)




INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Istituzione dell'imposta
Articolo 3 Presupposto dell'imposta
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5 Esenzioni
Articolo 6 Misura dell'imposta
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione
Articolo 8 Obblighi di comunicazione
Articolo 9 Versamenti
Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 11 Sanzioni
Articolo 12 Riscossione coattiva
Articolo 13 Rimborsi
Articolo 14 Pubblicazione
Articolo 15 Finalità dell'imposta
Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell’imposta di soggiorno


Articolo 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di ___________. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all’interno dei limiti temporali 1° aprile — 31 ottobre.

Articolo 3
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di _______________.


Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di ___________________ che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al 14° anno compreso;
b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di ________________;
c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di ________, per un massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di ___________, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
l) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.


Articolo 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L’imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.
4. In deroga ai precedenti commi di questo articolo e all’allegato A del presente regolamento, l’imposta per i soggetti passivi che pernottino per l’intero periodo 1° giugno — 30 settembre nello stesso anno e nella medesima struttura ricettiva viene determinata forfettariamente nella misura di euro 35,00 per persona non esente per ciascun anno solare.

Articolo 7
Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di __________ sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di ____________ in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all’ufficio tributi del Comune di _______, contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica.


Articolo 8
Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di _____________ devono inviare all’ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza mensile e per l’intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia di _____________, se obbligati alla prevista trasmissione all’ufficio provinciale.


Articolo 9
Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza all’interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di _______________ con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non invia al Comune di _______________ quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall’ospite per l’esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all’art. 7 comma 2 in uno dei modi seguenti:
a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di _________;
b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di _________;
c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di _________;
d) mediante il modello F24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate.


Articolo 10
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell’elusione. l gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell’attività di controllo il Comune può:
a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Articolo 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarle, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento dl sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di ____________ da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14
Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presento regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 15
Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.


Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal ________________.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di __________.








Allegato A
al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno
nel Comune di ____________



DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
00
Alberghi a 5 stelle “lusso”

01
Alberghi a 5 stelle

02
Alberghi a 4 stelle

03
Alberghi a 3 stelle

04
Alberghi a 2 stelle

05
Alberghi a 1 stella

06
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle

07
Residenze turistico alberghiere a 3 stelle

08
Residenze turistico alberghiere a 2 stelle

09
Albergo diffuso




CODICE
STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
10
Case per ferie

11
Ostelli per la gioventù

12
Rifugi alpinistici

13
Rifugi escursionistici

14
Bivacchi fissi

15
Esercizi di affittacamere

16
Case e appartamenti per vacanze

17
Bed & breakfast

18
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017




CODICE
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
19
Villaggi turistici a 4 stelle

20
Villaggi turistici a 3 stelle

21
Villaggi turistici a 2 stelle

22
Villaggi turistici a 1 stella

23
Campeggi a 4 stelle

24
Campeggi a 3 stelle

25
Campeggi a 2 stelle

26
Campeggi a 1 stella

27
Aree di sosta a 4 stelle

28
Aree di sosta a 3 stelle

29
Aree di sosta a 2 stelle

30
Aree di sosta a 1 stella




CODICE
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
31
Attività agrituristiche



Schema Tipo Regolamento comunale per il procedimento amministrativo





COMUNE DI ...............
(Provincia di ...............)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di .............
Per procedimento amministrativo si intende la serie di atti fra loro coordinati e finalizzati all’emanazione di un provvedimento amministrativo. Quando il Comune non agisce attraverso provvedimenti, la sua attività è regolata dalle norme di diritto privato.
I soggetti privati gestori di pubblici servizi si attengono, nello svolgimento dei servizi stessi, alle disposizioni della l. 241/1990.

Art. 2
Principi
L’attività amministrativa del Comune di ......... si ispira ai principi di:
– Economicità ed efficienza, intese come accorto utilizzo delle risorse collettive;
– Efficacia, intesa come idoneità al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– Pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione, intese come facoltà per i cittadini di conoscere l’operato dell’Amministrazione;
– Sussidiarietà, intesa come possibilità, per i cittadini ed i gruppi sociali, di affiancare ed anche sostituire il Comune nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
– Semplificazione e tempestività, intese come massima riduzione delle fasi procedimentali, degli adempimenti a carico degli utenti, nonché dei tempi per l’emanazione del provvedimento finale;
– Tutela dell’affidamento dei terzi;
– Proporzionalità nella comparazione degli interessi;
– Informatizzazione, intesa come utilizzo, promozione e diffusione delle nuove tecnologie.
Il Comune di ........... inoltre impronta la propria attività amministrativa al rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario.

Art. 3
Avvio del procedimento e termini per la sua conclusione
I procedimenti amministrativi sono attivati su istanza di parte o d’ufficio.
Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso secondo quanto stabilito dal successivo art. 12, entro il termine massimo di 90 giorni di cui all’allegata tabella (omissis), salvo i casi in cui siano necessari termini superiori e comunque entro il termine di 180 giorni, ovvero entro i termini previsti da disposizioni specifiche di legge o da regolamento.
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla presentazione dell’istanza, comunque denominata, all’ufficio competente, attraverso l’acquisizione al protocollo di arrivo ed attribuzione del relativo numero progressivo.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità di chi la presenta, il titolo legittimante la richiesta ed indicare specificatamente il provvedimento richiesto.
Per i procedimenti attivati d’ufficio il termine decorre dal primo documento avente data certa.
Ove il termine per la conclusione del procedimento non sia stabilito da specifica disposizione di legge o di regolamento, si intende di 30 giorni.
I termini per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo:
• sono sospesi, per una sola volta, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal soggetto istante, ovvero di acquisire informazioni e documentazione su stati e fatti o qualità non attestati in atti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni e comunque per una sola volta. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 8. La sospensione inizia con la richiesta dell’integrazione documentale, ed i termini riprendono a decorrere per la parte residua al ricevimento degli atti richiesti;
• sono interrotti dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una istanza, di cui al successivo art. 11, oppure nel caso di rappresentazione di esigenze istruttorie formulate dai soggetti incaricati di esprimere un parere o una valutazione tecnica.

Art. 4
Mancata adozione del provvedimento e intervento sostitutivo
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, in caso di inerzia dell’Amministrazione, chi vi ha interesse può rivolgersi al (specificare: Dirigente generale, Direttore generale, Funzionario……) al quale sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, il soggetto di cui al comma precedente provvede alla conclusione del procedimento.
Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dal regolamento e quello effettivamente impiegato.
Il responsabile di cui al comma 1 deve provvedere, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto per legge o regolamento.
Il responsabile può, a sua volta, avvalersi delle strutture competenti per materia, nonché di un apposito commissario ad acta.

Art. 5
Segnalazione certificata di inizio attività
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al comma precedente, salve le verifiche successive degli organi e delle Amministrazioni competenti.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione al Comune.
Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione sopra citata, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
È fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 14 e 16.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l’applicazione di sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di autotutela.
Decorso il termine di 60 giorni sopra citato per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione, al Comune è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 6
Responsabile del procedimento
Per ciascun procedimento amministrativo il Comune individua il relativo responsabile.
Il dirigente competente provvede ad affidare a sé o ad altro addetto la responsabilità di ciascun procedimento nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale.
In particolare il responsabile del procedimento:
a) adotta ogni misura necessaria all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, ivi compresa la richiesta di regolarizzare atti e/o documenti e di integrare istanze prive dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3;
b) effettua ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento;
c) propone l’indizione o indice la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e ss. l. 241/1990 s.m.i.;
d) promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi ex art. 11 l. 241/1990;
e) cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al fine di assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia.
Il responsabile del procedimento ed i soggetti ed i titolari degli uffici competenti ad adottare il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando all’Amministrazione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 7
Comunicazione di avvio del procedimento
Il responsabile del procedimento comunica l’avvio del procedimento:
1) ai destinatari del provvedimento finale;
2) ai soggetti che per legge devono intervenirvi;
3) ai controinteressati, se individuati o facilmente individuabili.
Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale adempimento, il Comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi ritenuti idonei, in particolare tramite l’affissione all’albo comunale, la diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune o su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
La comunicazione non è necessaria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, come,a titolo esemplificativo, per le ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e gli altri provvedimenti connotati da particolare urgenza. La sussistenza di tali ragioni dovrà essere adeguatamente dimostrata in sede di motivazione del provvedimento finale.
La comunicazione di avvio del procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’ufficio competente per il procedimento, ove si può prendere visione degli atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;
b) le generalità del responsabile del procedimento, nonché i riferimenti per contattarlo;
c) l’oggetto del procedimento;
d) il termine entro cui il procedimento deve concludersi ai sensi dell’art. 3;
e) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
f) la data di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo attribuito, nei procedimenti ad iniziativa di parte.
Non sono soggetti a comunicazione di avvio del procedimento gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 8
Dichiarazioni sostitutive
Qualora nella fase istruttoria del procedimento l’Amministrazione necessiti di acquisire atti, fatti o stati autocertificati o autodichiarati dall’interessato o che comunque una Pubblica Amministrazione è tenuta ad attestare, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio ad acquisire la relativa documentazione.
Non è consentito al responsabile del procedimento esigere dal privato interessato la documentazione di cui al comma precedente.
Sono salve le sanzioni penali previste a carico di chi rende dichiarazioni mendaci.

Art. 9
Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
Qualora nella fase istruttoria del procedimento l’Amministrazione debba richiedere ad organi consultivi di altre Pubbliche Amministrazioni di esprimere pareri, questi sono resi entro 20 giorni se obbligatori, ed entro il termine dagli stessi indicato, comunque non superiore a 20 giorni, se facoltativi.
Per i pareri obbligatori scaduti inutilmente tali termini, il Comune può procedere indipendentemente dal parere, salva la possibilità di interrompere una sola volta i termini stessi qualora l’organo adìto abbia manifestato esigenze istruttorie.
In caso di pareri facoltativi, sussiste, invece, l’obbligo di prescindere dai medesimi qualora non resi entro il termine.
I pareri positivi sono comunicati all’Amministrazione con mezzi telematici o comunque senza formalità.
Qualora per legge o regolamento l’Amministrazione debba acquisire valutazioni tecniche preventive da parte di organi di enti appositi, le stesse sono rese entro 90 giorni dalla richiesta ovvero nel diverso termine indicato dall’organo adìto.
Scaduti inutilmente tali termini, l’Amministrazione può rivolgersi, per ottenere le valutazioni, ad enti con qualifica professionale equipollente o ad istituti universitari.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri ed alle valutazioni tecniche che vanno rilasciate dai soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 10
Istituti di partecipazione
I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e tutti i soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, possono:
a) prendere visione ed estrarre copia degli atti non riservati;
b) presentare memorie scritte e documenti.
Il presente articolo non si applica agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 11
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Qualora, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento rilevi, in esito all’istruttoria compiuta, motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, li comunica tempestivamente agli interessati, che entro 10 giorni possono presentare osservazioni scritte e documenti.
In tal caso i termini di cui all’art. 3 sono interrotti e decorrono nuovamente dalla data di presentazione dei documenti o dalla scadenza del termine di 10 giorni.

Art. 12
Adozione del provvedimento finale
Il provvedimento finale è espresso e motivato.
Esso è adottato dall’organo competente, in coerenza con le risultanze dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.
La motivazione dovrà essere particolarmente pregnante ove:
a) il provvedimento finale si discosti, nel contenuto, dalle risultanze dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento;
b) siano state disattese le osservazioni e documenti presentati ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11;
c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento, ai sensi del successivo art. 14;
d) si intenda annullare in autotutela o convalidare un provvedimento illegittimo, ai sensi del successivo art. 16.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati è efficace con la comunicazione agli stessi nelle forme degli atti processuali civili.
Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale adempimento, il Comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi idonei, in particolare tramite l’affissione all’albo comunale, la diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune e su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
È salva la possibilità di attribuire, con adeguata motivazione, una efficacia immediata ai provvedimenti sanzionatori.
I provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente sono sempre immediatamente efficaci.
Ogni provvedimento amministrativo deve contenere il riferimento ai rimedi amministrativi e giurisdizionali esperibili contro il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o prescrizione.

Art. 13
Amministrazione trasparente.
Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi
L’Amministrazione pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della Sezione “Amministrazione trasparente” sul proprio sito internet, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

Art. 14
Revoca o modifica del provvedimento e recesso dai contratti
Il Comune può revocare o modificare il provvedimento amministrativo avente efficacia durevole:
a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) per mutamento dei presupposti di fatto;
c) in seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario previo indennizzo ai soggetti che dalla revoca o dalla modifica subiscono pregiudizio;
d) qualora si sia formato il silenzio assenso, in via di autotutela.
Il Comune può recedere unilateralmente da un contratto nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Art. 15
Vizi del procedimento amministrativo
Il provvedimento amministrativo è nullo quando manchi degli elementi essenziali, quando è emesso in carenza assoluta di potere, quando è adottato in violazione/elusione di un giudicato ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il provvedimento amministrativo è annullabile quando è adottato in violazione di legge o da un organo incompetente o è viziato da eccesso di potere.
La violazione di norme sul procedimento, ivi compresa quella in materia di comunicazione di avvio del procedimento, non comporta annullabilità qualora sia evidente e sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in virtù della sua natura vincolata.

Art. 16
Esercizio del potere di autotutela. Convalida
Il provvedimento viziato ai sensi dell’art. 15, comma 2 è annullabile d’ufficio purché sussistano ragioni di pubblico interesse e si proceda motivatamente ed entro un termine ragionevole, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal presente Regolamento.
In alternativa e con i medesimi presupposti e garanzie procedimentali il provvedimento può essere convalidato o ratificato.
Allo stesso modo il Comune può attivarsi nei confronti di un provvedimento formatosi attraverso il silenzio assenso o l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 17
Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia.
La modifica di norme legislative vigenti o l’emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente Regolamento entro sei mesi.

Art. 18
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.


Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

  COMUNE DI XXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ...