lunedì 6 novembre 2017

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.
In sintesi questo vuol dire che ogni cittadino, attraverso l’accesso civico, può richiedere qualsiasi documento di ogni Ente Pubblico. Con qualche eccezione.

Accesso Civico: introduzione
Fino a prima dell’emanazione del decreto 97/2016, il cittadino che voleva conoscere il contenuto di alcuni documenti pubblici poteva seguire due strade.
La prima, se il dato o documento doveva essere pubblicato sul sito, scaricare lo stesso dal sito istituzionale dell’ente.
La seconda, fare una richiesta di accesso agli atti e, se dimostrava di avere degli interessi giuridicamente rilevanti, l’Amministrazione interessata era tenuta a consegnare il documento al cittadino richiedente.
La nuova forma di accesso civico disegnata dal FOIA prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 5 cambia notevolmente la portata dell’istituto dell’accesso civico, con un procedimento di gestione similare a quello previsto dal diritto di accesso regolato dall’articolo 22 della legge 241/1990.
Rispondendo all’intento di ampliare il diritto di accesso, come previsto dalla legge 124/2015, il nuovo comma 1 dell’articolo 5 del 33/2013 descrive gli scopi ai quali vuol rispondere il nuovo accesso civico:
a) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
b) promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso civico
a) deriva dall’obbligo delle PA di pubblicare su Amministrazione Trasparente determinate categorie di dati e documenti, divenendo strumento per favorire vere e proprie forme di controllo pubblico sul modo col quale le amministrazioni pubbliche svolgono le proprie funzioni e, allo scopo, spendano le risorse.
b) può essere lo strumento col quale i cittadini o le imprese entrano in contatto con le amministrazioni, per fornire critiche, suggerimenti e, comunque, far ascoltare la propria voce su tematiche generali.
Sotto questi aspetti, l’accesso civico mantiene una rilevante differenza con l’accesso previsto dalla legge 241/1990.

Quest’ultimo, infatti, rimane sempre un diritto che riguarda la specifica sfera giuridica di un singolo soggetto, che accede a quegli specifici documenti amministrativi direttamente collegati ad essa, sicché, come da sempre indica la giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso di cui all’articolo 22 della legge 241/1990 non è funzionale ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa o alla mera curiosità.

Al contrario, l’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse.
A differenza di quanto accadeva fino all’approvazione del decreto 33/2013, l’accesso ai dati e documenti detenuti dalle PA non richiede più la necessaria presenza di una qualificazione giuridica specifica per richiedere documentazione e non avrà bisogno di una motivazione (come obbligatorio finora per i documenti non pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente).

Semplicemente, un atto o un documento pubblico per sua natura sarà accessibile a chiunque. Se non fosse fra quelli pubblicati nel sito internet, sarà “accessibile” tramite il nuovo accesso civico.
Al cittadino non potrà essere rifiutato l’accesso e - salvo i costi di riproduzione - avrà titolo a vedersi riconoscere gratuitamente l’accesso alle informazioni che potrà individuare anche senza fornire esattamente il riferimento preciso all’atto (in quanto è venuto anche meno l’obbligo in capo a chi presenta la richiesta di fornire i riferimenti precisi dei documenti e dei dati). L’accesso si intende esteso oltre che a dati e documenti anche alle informazioni elaborate dall’Ente.
Si tratta dunque di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto:
a) dal punto di vista soggettivo, il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
b) dal punto di vista oggettivo, siamo in presenza di un istituto ancor più favorevole al cittadino, per come sono cambiati i limiti applicabili alla nuova forma di accesso

Le amministrazioni potranno impedire l'accesso solo in presenza di dati sensibili e nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali e comunque a seguito di una procedura di verifica.

Accesso Civico: limiti
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata e può essere rifiutata solo in determinati casi indicati dalla legge.

L’articolo 5-bis elenca specificatamente i casi in cui debba essere valutata la presenza di interessi giuridicamente rilevanti per i quali possa negarsi l’accesso civico.
1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:
2) difesa e interessi militari;
3) sicurezza nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) politica e stabilità economico-finanziaria dello S tato;
6) indagini su reati;
7) attività ispettive;
8) relazioni internazionali.
9) evitare un pregiudizio ad interessi privati:
10) libertà e segretezza della corrispondenza;
11) protezione dei dati personali;
12) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

ANAC e il Garante per la Protezione dei Dati Personali emetteranno specifiche linee guida operative per semplificare e ridurre l’incertezza delle varie situazioni sopra elencate.
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso ovvero del differimento dello stesso.
Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili.

Ovviamente si deve prevedere la pubblicazione e l’accessibilità ai documenti sia privati che di interesse pubblico, escludendo solo le parti in cui sono presenti dati o informazioni riservati e protetti.
Accesso Civico: procedura
Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l’istanza di accesso identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:
1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
3) ad altro ufficio appositamente incaricato a tale scopo;
4) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque mantiene un ruolo di controllo e di verifica;

Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne l’ammissibilità non più sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l’assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy.
Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.
Se l’amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi.
Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.
L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza dell’interesse dei terzi da tutelare.
Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione.
Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.
In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità al difensore civico.

LA SCELTA TRA RDO ED ODA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione


In una gara al miglior prezzo, deve guidare la scelta tra RDO ed ODA la valutazione
dei seguenti parametri:

Vincolo giuridico: i limiti di soglia fissati dall’art. 36 ed i limiti previsti dall’art. 37 in
funzione della qualificazione della stazione appaltante.

Tipologia di bene/servizio da acquisire: la natura del bene/servizio da acquisire
potrebbe assumere rilevanza nella scelta dello strumento d’acquisto (fermo restando il
vincolo giuridico sopra illustrato). Beni/servizi standardizzati possono essere acquistati
con ODA. Beni/servizi non standardizzati vanno acquistati allegando un capitolato e
pertanto lo strumento d’acquisto più adatto è l’RDO.

Valore dell’appalto in funzione di maggiori economie conseguibili: il prezzo ottenibile
tramite una RDO solitamente è più basso del miglior prezzo ottenibile con lo strumento
dell’ODA.

lunedì 23 ottobre 2017

Determinazioni di impegno di spesa - Regole - Schema e Riferimenti normativi


1. RIFERIMENTI NORMATIVI

TUEL N. 267/2000

- ART.183, CC 1 E 6, secondo cui l'impegno della spesa rappresenta la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare e determinato il soggetto creditore, viene indicata la ragione e scadenza dell'obbligazione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata;
- ART. 183, CO 2, sui cosiddetti «impegni automatici», ossia senza necessità di apposita assunzione di una determinazione per seguenti spese: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi (con l’approvazione del bilancio); b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori (con il contratto di mutuo); c) le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- ART. 183, CO 3, sulla prenotazione degli impegni di spesa relativi a procedure in via di espletamento («Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186»)
- ART. 183, CO 5, sulla disciplina regolamentare (“Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.”);
- ART. 183, CO 7, sull’attestazione di copertura finanziaria, ( “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” )
- ART. 153, CO 5, su pareri di regolarità contabile da rendere sulle proposte deliberative (tipiche degli organi politici che non riguardino atti di gestione e che non si risolvano in meri atti di indirizzo) e visti di regolarità contabile e attestazione sulle determinazioni dei soggetti abilitati, nonché sulle attestazioni di copertura finanziaria;
- ART. 183, CO 8, sul c.d. “controllo monetario”, (” Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi);
- ART.107, CO 3, LETT. D), sulla competenza, secondo cui gli atti di impegno della spesa rientrano negli atti di gestione finanziaria di competenza dei dirigenti in base alla tendenziale suddivisione di compiti e ruoli fra organi di governo e dirigenti (art. 4 d.lgs. 165/2001);
- ART. 191, CO 1, sui vincoli per effettuazione di spese e la comunicazione al terzo “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.)) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
- ART. 191, CO 2, sulle spese economali “Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno”.
- ART. 191, CO 3, per impegni in caso di lavori di somma urgenza “ Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”) V. anche art. 163 del codice dei contratti per le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
- ART. 191, CO 4, sui debiti fuori bilancio “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
- ART. 191, CO 5, sulla disciplina regolamentare di registrazione delle fatture e documenti contabili “Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.2 (estratto)
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, imputazione contabile:
- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;
- per gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell’esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo.

D.LGS. 33 DEL 2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
ART. 15 CO 2, sull’inefficacia dell’atto di conferimento degli incarichi di collaborazione senza pubblicazione (“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi”)
ART 26, sull’inefficacia degli atti di concessioni di contributi, ausili, ecc., d’importo complessivo < 1000, senza pubblicazione (“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”)

2. GIURISPRUDENZA CORTE DEI CONTI
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 226/2017: a seguito dell'analisi di un conto consuntivo di un Comune, ha accertato la criticità relativa all'assunzione di impegni di spesa in via diretta da parte dell'organo esecutivo, in violazione della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, attribuiti agli organi di governo, con quelli riferiti alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai soli dirigenti.
Corte conti sez. II 104/1994: nel parere di “regolarità contabile” è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.
Corte conti sez. Puglia 207/2006 - Corte conti sez. Toscana 114/2010, “il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa.”
Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera 52/201/PAR sull’inderogabilità della disciplina degli “impegni di spesa automatici” (art. 183, commi 2, 3, 5 del Tuel), sancita dall’art. 152, comma 4, del Tuel.
Corte dei conti Sez, giur. per la Regione siciliana, sentenza n. 1058/2011 L’attestazione del responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con il controllo finanziario, in cui egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o intervento del bilancio di previsione; la corretta imputazione dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa; che non si siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate, oltre la scontata competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento. Il parere o visto di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative.
Fonte della distinzione fra l’’attestazione della copertura finanziaria e il parere di regolarità contabile, è l’art. 20 del R.D.1214/1934, secondo cui “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”, disposizione che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni

3. SCHEMA DETERMINAZIONE IMPEGNO

Il dirigente (Il responsabile del servizio < >)
[…]
Visti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare le seguenti disposizioni:
- art. 191 sui vincoli per l’effettuazione di spese e sull’obbligo della comunicazione al terzo, con l’ordinazione, degli estremi dell’impegno di spesa;
- art. 107, comma 3, lettera d), sulla competenza dei dirigenti in materia di assunzione di impegni di spesa in quanto atti di gestione finanziaria;
- art.183, commi 1 e 6, del d.lgs. n 267/2000, relativo all’impegno di spesa e alle modalità di costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio;
- art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, sull’avvenuto accertamento positivo del controllo monetario (2);
visto il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, integrativo del d.lgs. 231 del 2002, sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese;
visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12 novembre 2010, n. 187, sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici;
visto il regolamento comunale di contabilità;
considerato che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della «contabilità finanziaria» di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
visto il «Principio contabile applicato 4/2» allegato al d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, da
imputare nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
[oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;]
[...]
determina
[ 1) ]
…) di impegnare la spesa complessiva di < > con imputazione in base alla/e scadenze dell’obbligazione giuridica (di cui al punto 1, oppure alla deliberazione del Consiglio/della Giunta n < > del < >, determinazione n < > del < >) al bilancio dell’ente come di seguito indicato:
importo
esercizio
Missione/programma
Macro - aggregato
titolo
capitolo
articolo
…) di avere accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa (1):
Importo pagamento
Anno pagamento
1° anno
(bilancio cassa)
2° anno
(budget)
3° anno
(budget)
(1) La previsione del c.d. “controllo monetario) è contenuta nel comma

lunedì 20 febbraio 2017

Schema Determinazione Accertamento di entrata - Locazioni e similari

Il seguente schema è adatto ad accertamenti di entrate (  art. 179 del Testo Unico degli Enti Locali ° 267/2000 e s.m.i..) derivanti da locazioni immobili, convenzioni, concessioni o similari.

Ovviamente modificando le premesse ed i vari riferimenti normativi puo' essere personalizzato e adattato a qualsiasi altro tipo di entrata, es. tributaria, oneri costruzioni ecc...

Questo schema è molto generico, pertanto consiglio a tutti di cercare sull'albo pretorio online dell'Ente in cui parteciperete al concorso, varie tipologie di Determinazione poichè gli schemi e gli eventuali riferimenti a regolamenti interni ed altro variano da Ente a Ente.

Ecco lo schema:


COMUNE DI __________

Provincia di _____________

AREA ________________________

SETTORE___________________________________

DATA ________ DETERMINAZIONE GENERALE N. _________
PUBBLICATA IL ___________________________

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA_______________________ ___________________________________________ - PERIODO ___________ – ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___________, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato per il triennio ____________________, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento Unico di Programmazione e i relativi allegati;
Qui sopra viene indicata la Deliberazione di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione Approvato e i relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ________________, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il Triennio ______________;
Qui sopra viene indicato il riferimento al alla Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato adottato il PEG;

VISTO il Decreto Sindacale n° _____ del ______________ di nomina a Responsabile di questo Servizio;


Qui sopra viene indicato il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio;


RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

PREMESSO CHE:

  • il Comune di ________________ è proprietario di un ___________ - sito in Via ________________, iscritto al n. ________ dell’inventario del Patrimonio Comunale – e censito al N.C.E.U. al Foglio _____ Particella _____ Sub ______ – Cat. ______ – Classe 2____;

  • con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _________, veniva deliberato di procedere al rinnovo/assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà comunale per il periodo _________________________ ;

  • con Determinazione dell’Area _____________ – Settore _____________ n. ______ del ______________ veniva approvato lo schema del contratto di locazione;


VISTO il contratto di locazione stipulato in data _____________ – Rep. N° _________________ - avente ad oggetto l’immobile di proprietà comunale in argomento per un canone annuo pari ad € ________________;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra specificato, di provvedere ad accertare la conseguente entrata per il periodo ______________________, per un importo complessivo pari ad € ________________;

DATO ATTO che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE, l’entrata oggetto di accertamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009;

VISTI:
  • il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
  • il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ___________;
  • il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 179;
  • il vigente Regolamento di contabilità;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.:


DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate:

  1. di accertare l'importo complessivo di € ________________ a seguito di obbligazioni attive giuridicamente perfezionate – Contratto di locazione stipulato in data ____________ – Rep. N° _____________ - nei confronti del Sig. ______________ nato a _____________ il _______________ residente in ____________________ – Via _____________________ n° ______________, Codice Fiscale: _______________________________________;

  1. di approvare il seguente cronoprogramma delle riscossioni sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – Armonizzazione sistemi contabili – dell’importo di € __________________________ nel seguente modo:

SOMMA DA ACCERTARE
ESPRESSA IN €
CAPITOLO
DESCRIZIONE CAPITOLO

CODICE PIANO DEI CONTI
- V° LIVELLO -
ANNO DI IMPUTAZIONE – ESIGIBILITA’
____________
_________
PROVENTI DI BENI COMUNALI
E._________________
2017


  1. di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’accertamento e l’imputazione di entrata ed il conseguente programma delle riscossioni sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

  1. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria per le conseguenti annotazioni contabili.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________






COMUNE DI _____________
Provincia di ________________

PARERE ART. 147-BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E S.M.I.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
__________________________________

Luogo e data , 13/07/2016



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E S.M.I.

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Luogo e data , 13/07/2016 IL MESSO COMUNALE

__________________



Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

  COMUNE DI XXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ...