lunedì 23 ottobre 2017

Determinazioni di impegno di spesa - Regole - Schema e Riferimenti normativi


1. RIFERIMENTI NORMATIVI

TUEL N. 267/2000

- ART.183, CC 1 E 6, secondo cui l'impegno della spesa rappresenta la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare e determinato il soggetto creditore, viene indicata la ragione e scadenza dell'obbligazione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata;
- ART. 183, CO 2, sui cosiddetti «impegni automatici», ossia senza necessità di apposita assunzione di una determinazione per seguenti spese: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi (con l’approvazione del bilancio); b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori (con il contratto di mutuo); c) le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- ART. 183, CO 3, sulla prenotazione degli impegni di spesa relativi a procedure in via di espletamento («Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186»)
- ART. 183, CO 5, sulla disciplina regolamentare (“Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.”);
- ART. 183, CO 7, sull’attestazione di copertura finanziaria, ( “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” )
- ART. 153, CO 5, su pareri di regolarità contabile da rendere sulle proposte deliberative (tipiche degli organi politici che non riguardino atti di gestione e che non si risolvano in meri atti di indirizzo) e visti di regolarità contabile e attestazione sulle determinazioni dei soggetti abilitati, nonché sulle attestazioni di copertura finanziaria;
- ART. 183, CO 8, sul c.d. “controllo monetario”, (” Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi);
- ART.107, CO 3, LETT. D), sulla competenza, secondo cui gli atti di impegno della spesa rientrano negli atti di gestione finanziaria di competenza dei dirigenti in base alla tendenziale suddivisione di compiti e ruoli fra organi di governo e dirigenti (art. 4 d.lgs. 165/2001);
- ART. 191, CO 1, sui vincoli per effettuazione di spese e la comunicazione al terzo “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.)) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
- ART. 191, CO 2, sulle spese economali “Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno”.
- ART. 191, CO 3, per impegni in caso di lavori di somma urgenza “ Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”) V. anche art. 163 del codice dei contratti per le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
- ART. 191, CO 4, sui debiti fuori bilancio “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
- ART. 191, CO 5, sulla disciplina regolamentare di registrazione delle fatture e documenti contabili “Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.2 (estratto)
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, imputazione contabile:
- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;
- per gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell’esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo.

D.LGS. 33 DEL 2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
ART. 15 CO 2, sull’inefficacia dell’atto di conferimento degli incarichi di collaborazione senza pubblicazione (“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi”)
ART 26, sull’inefficacia degli atti di concessioni di contributi, ausili, ecc., d’importo complessivo < 1000, senza pubblicazione (“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”)

2. GIURISPRUDENZA CORTE DEI CONTI
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 226/2017: a seguito dell'analisi di un conto consuntivo di un Comune, ha accertato la criticità relativa all'assunzione di impegni di spesa in via diretta da parte dell'organo esecutivo, in violazione della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, attribuiti agli organi di governo, con quelli riferiti alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai soli dirigenti.
Corte conti sez. II 104/1994: nel parere di “regolarità contabile” è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.
Corte conti sez. Puglia 207/2006 - Corte conti sez. Toscana 114/2010, “il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa.”
Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera 52/201/PAR sull’inderogabilità della disciplina degli “impegni di spesa automatici” (art. 183, commi 2, 3, 5 del Tuel), sancita dall’art. 152, comma 4, del Tuel.
Corte dei conti Sez, giur. per la Regione siciliana, sentenza n. 1058/2011 L’attestazione del responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con il controllo finanziario, in cui egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o intervento del bilancio di previsione; la corretta imputazione dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa; che non si siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate, oltre la scontata competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento. Il parere o visto di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative.
Fonte della distinzione fra l’’attestazione della copertura finanziaria e il parere di regolarità contabile, è l’art. 20 del R.D.1214/1934, secondo cui “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”, disposizione che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni

3. SCHEMA DETERMINAZIONE IMPEGNO

Il dirigente (Il responsabile del servizio < >)
[…]
Visti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare le seguenti disposizioni:
- art. 191 sui vincoli per l’effettuazione di spese e sull’obbligo della comunicazione al terzo, con l’ordinazione, degli estremi dell’impegno di spesa;
- art. 107, comma 3, lettera d), sulla competenza dei dirigenti in materia di assunzione di impegni di spesa in quanto atti di gestione finanziaria;
- art.183, commi 1 e 6, del d.lgs. n 267/2000, relativo all’impegno di spesa e alle modalità di costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio;
- art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, sull’avvenuto accertamento positivo del controllo monetario (2);
visto il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, integrativo del d.lgs. 231 del 2002, sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese;
visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12 novembre 2010, n. 187, sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici;
visto il regolamento comunale di contabilità;
considerato che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della «contabilità finanziaria» di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
visto il «Principio contabile applicato 4/2» allegato al d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, da
imputare nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
[oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;]
[...]
determina
[ 1) ]
…) di impegnare la spesa complessiva di < > con imputazione in base alla/e scadenze dell’obbligazione giuridica (di cui al punto 1, oppure alla deliberazione del Consiglio/della Giunta n < > del < >, determinazione n < > del < >) al bilancio dell’ente come di seguito indicato:
importo
esercizio
Missione/programma
Macro - aggregato
titolo
capitolo
articolo
…) di avere accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa (1):
Importo pagamento
Anno pagamento
1° anno
(bilancio cassa)
2° anno
(budget)
3° anno
(budget)
(1) La previsione del c.d. “controllo monetario) è contenuta nel comma

Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

  COMUNE DI XXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ...