Regolamento di contabilità
COMUNE
DI…………………..
(Provincia
di……………………..)
Regolamento
di contabilità
Capo I - L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Art. 1
Organizzazione del servizio
finanziario
1.
Nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, il servizio
finanziario raggruppa tutti i servizi rientranti nell’unità operativa “Ufficio
ragioneria”.
2. I
servizi di cui al comma 1 comprendono il coordinamento dell’intera attività
finanziaria del Comune, la programmazione finanziaria ed economico-finanziaria,
la contabilità finanziaria, la contabilità economica e patrimoniale, il
controllo di gestione, l’economato, i mutui e gli altri finanziamenti degli
investimenti. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 7 e
dell’art. 152, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 118/2011.
Art. 2
Responsabile del servizio
finanziario
1. Il
Ragioniere Capo è responsabile del servizio finanziario.
2. In
particolare spetta al Ragioniere Capo:
a) esprimere il parere di regolarità
tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) apporre il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) firmare i mandati di pagamento;
d) firmare gli ordinativi di incasso;
e) effettuare, per iscritto,
segnalazioni al Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti su
fatti di gestione, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche
delle maggiori entrate o delle minori spese;
f) comunicare, per iscritto, al
Sindaco, al Segretario comunale e al Revisore dei conti proprie valutazioni ove
rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in
prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori
entrate o minori spese;
g) esprimere il parere di regolarità
tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 3
Servizio di economato
1. È
istituito il Servizio di economato.
2.
L’Economo è responsabile del Servizio di economato secondo la normativa vigente
e le disposizioni contenute nel Regolamento di economato.
Capo II -
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 4
Soggetti della programmazione
1. È
soggetto titolare della programmazione il Consiglio comunale, quale organo di
indirizzo e di controllo in conformità a quanto dispongono il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale.
2.
Partecipano alla programmazione la Giunta comunale, il Segretario comunale e i
Responsabili dei servizi.
Art. 5
Strumenti della programmazione
economico-finanziaria
1. In
armonia con quanto stabilito dallo Statuto comunale, l’attività del Comune si
attua mediante atti di programmazione predisposti al fine di impiegare risorse
con efficacia ed efficienza e secondo preordinati criteri di priorità.
2. Sono strumenti di programmazione
economico-finanziaria:
– il Documento unico di
programmazione (DUP). Il Documento ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente; è composto dalla Sezione strategica della
durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di
durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario; costituisce
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. Il
Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4.1 del
decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni,
– il bilancio di previsione finanziario,
– il piano esecutivo di gestione,
– il piano degli indicatori di
bilancio,
– l’assestamento del bilancio,
comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
– le variazioni di bilancio;
– il rendiconto
sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente.
3. Le linee programmatiche di cui
all’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni costituiscono il piano strategico di mandato dell’ente
definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo
adempimento programmatorio spettante al Sindaco. Le linee programmatiche
rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e
l’aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.
4. Gli strumenti della
programmazione definiscono gli obiettivi, le politiche, le priorità e le azioni
conseguenti in conformità alle linee programmatiche di mandato.
Art. 6
Procedimento di formazione dei
documenti di previsione
1. Il
procedimento di formazione del bilancio avviene con la stesura da parte dei
responsabili delle aree delle proposte, concordate con l’assessore di
riferimento, per ciascun servizio di cui hanno la responsabilità, ipotesi
gestionali di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche ed umane, per il
periodo considerato dal bilancio, contenente la previsione dell’andamento
complessivo delle risorse disponibili del Comune, con riferimento alle entrate ed
alle spese correnti e agli investimenti nel rispetto di quanto contenuto nel
DUP e degli indirizzi imposti dalla Giunta. Tali documenti dovranno essere
redatti almeno cinquanta giorni prima del termine fissato dalla legge per
l’approvazione del bilancio.
2. Il
servizio finanziario, tenendo conto dei documenti di cui al primo comma,
predispone il bilancio di previsione, che la Giunta comunale approva,
unitamente al Documento unico di programmazione, almeno venti giorni prima del
termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio.
3. Lo
schema di bilancio di previsione ed i documenti allegati, previsti dall’art.
172 del t.u.e.l. e dall’art. 11, c. 3, del d.lgs. 118/2011, sono trasmessi al
Revisore che ha a disposizione cinque giorni per esprimere il parere di cui
all’art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
4. Lo
schema di bilancio, unitamente agli allegati e al parere del Revisore, sono
consegnati ai Consiglieri comunali almeno quindici giorni prima della seduta prevista
per la loro approvazione. Entro i successivi sette giorni i Consiglieri possono
presentare, in forma scritta e nel rispetto dei principi contabili, emendamenti
agli schemi di bilancio, sui quali saranno resi i pareri previsti per la
proposta di bilancio.
5. Il
Responsabile dei servizi finanziari curerà la pubblicazione sul notiziario
comunale, alla prima uscita utile, dell’avviso della avvenuta deliberazione del
bilancio e dei dati sintetici e più significativi dello stesso.
Art. 7
Piano esecutivo di gestione
1.
Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la
Giunta comunale approva, prima dell’inizio dell’esercizio e comunque non oltre
dieci giorni dall’approvazione del bilancio, il Piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all’art. 169 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.
Nella deliberazione che approva il Piano esecutivo di gestione la Giunta
comunale detta direttive per la gestione delle specifiche attività del singolo
servizio.
Art. 8
Individuazione dei Responsabili
della gestione
1.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Comune, il Sindaco provvederà ad
individuare i responsabili della gestione dei servizi e dell’adozione degli
atti indicati nel presente regolamento, anche per ambiti definiti per quantità
e qualità di prestazioni.
2. Con
il medesimo atto di cui al comma 1 verranno stabiliti i criteri per la
sostituzione dei responsabili in caso di loro temporanea assenza o impedimento.
Art. 9
Fondo di riserva
1. La
deliberazione della Giunta comunale che utilizza il fondo di riserva è
comunicata, a cura del Sindaco/Presidente del Consiglio, al Consiglio comunale
mediante iscrizione dell’oggetto all’ordine del giorno della prima seduta
successiva all’adozione del provvedimento.
Art. 10
Variazioni al bilancio di previsione
1. Le variazioni sono di competenza
dell’organo consiliare salvo quelle previste:
– dall’art. 175, comma 5-bis del
t.u.e.l. di competenza dell’organo esecutivo;
– dall’art. 175, comma 5-quater
di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
L’organo esecutivo può adottare, in
via d’urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di
competenza del Consiglio salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31
dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
Capo III - LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 11
Disciplina dell’accertamento
1. Il
Responsabile del servizio, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile
delle procedure di acquisizione delle entrate, dall’accertamento alla
riscossione.
2.
All’accertamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.
L’accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante registrazione da
parte del servizio finanziario, previa verifica della regolarità della
documentazione. A tal fine il Responsabile del servizio, attraverso il quale
viene accertata l’entrata ove indicato, trasmette al servizio finanziario
idonea documentazione di cui all’art. 179 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
4. La
trasmissione della documentazione di cui al comma precedente deve avvenire
entro cinque giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi
costitutivi dell’accertamento secondo quanto previsto dalla legge.
5.
Quando il Responsabile del servizio è anche Responsabile del servizio
finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
6. Nel
caso in cui l’acquisizione di una entrata comporti oneri diretti o indiretti il
Responsabile del Servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al
comma 2, anche all’impegno delle relative spese.
Art. 12
Riscossione
1. Alla
riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Il
Responsabile del servizio competente può disporre la rinuncia a crediti di
ammontare fino a euro cinque/00 per ogni partita quando le spese dirette da
sostenersi per le operazioni di riscossione e versamento, con esclusione di
quelle per il personale, risultino superiori all’ammontare delle relative
entrate.
3. Il
Responsabile del servizio finanziario, su indicazione del Responsabile di cui
al comma 1 dell’art. 11, procede alla modifica degli accertamenti assunti nel
corso dell’esercizio nei casi in cui la connessa attività di riscossione
risulti definitivamente conclusa con il versamento di somme complessivamente
inferiori o superiori a quelle accertate.
Art. 13
Versamento
1. Gli
incaricati interni della riscossione delle entrate, designati con provvedimento
del Responsabile del servizio interessato, versano le somme riscosse presso la
Tesoreria comunale almeno una volta ogni mese, fatti salvi termini diversi
fissati nel provvedimento di incarico o da eventuali norme specifiche vigenti.
Art. 14
Impegno delle Spese
1. All’impegno
di spesa si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2.
Spetta ai Responsabili dei servizi, nell’ambito delle proprie competenze e
sulla base degli obiettivi di gestione e delle direttive disposte dalla Giunta
comunale con gli atti di cui al precedente art. 7, la predisposizione e la
sottoscrizione dei relativi provvedimenti attuativi di impegno di spesa,
definiti dalla legge “determinazioni”.
3.
L’atto di determinazione si perfeziona e diviene esecutivo con la
sottoscrizione del provvedimento da parte del Responsabile del servizio
finanziario con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
4. Le
determinazioni sono registrate con data e con numero progressivo, in apposito
registro del settore e in quello generale dell’Ente e pubblicate all’albo
pretorio on line in elenco.
5.
L’originale del provvedimento è trattenuto dalla Segreteria comunale la quale
comunica alla Giunta comunale le determinazioni emesse, almeno con cadenza
mensile.
6.
Ciascun Responsabile effettua l’ordinazione dei beni e servizi a terzi in
connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, nel rispetto
dell’art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Gli
atti non comportanti impegno di spesa sono dichiarati dal Responsabile del
servizio interessato “atto non avente rilievo contabile”.
Art. 15
Liquidazione
1. Alla
liquidazione delle spese si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2.
Spetta ai Responsabili dei servizi la sottoscrizione degli atti di liquidazione
di spesa. Qualora non sia stato indicato, con atto scritto, il Responsabile del
procedimento, la sottoscrizione degli atti di liquidazione di spesa spetta al
Responsabile del servizio sottoscrittore della determinazione che ha assunto il
relativo impegno di spesa.
3. Le
fatture, le specifiche o altri documenti di spesa pervengono al servizio
finanziario. Dopo la loro registrazione, che deve avvenire entro dieci giorni
dal ricevimento, sono inviate agli uffici competenti per la liquidazione: i
Responsabili dei servizi restituiscono questi documenti, debitamente liquidati
entro dieci giorni dal ricevimento.
4. La
liquidazione, prodotta con procedure informatiche, va trasmessa al servizio
finanziario in un originale da parte del Responsabile del servizio che ha
assunto la determinazione di impegno.
5. Il
servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione. L’attestazione degli avvenuti controlli e
riscontri favorevoli si ha con la sottoscrizione del mandato di pagamento da
parte del Responsabile del servizio finanziario.
6. Le
fatture, le specifiche o altri documenti di spesa che non trovino riscontro in
regolari atti d’impegno devono essere contestate ai fornitori, a cura del
Responsabile del servizio di cui al comma 2, rilevando il difetto o la mancanza
del titolo costitutivo dell’obbligazione. Copia della nota di contestazione e
della successiva nota di accredito, o altro documento di discarico, va
contemporaneamente trasmessa al servizio finanziario.
7. Il
Responsabile del servizio finanziario, su indicazione del Responsabile del
servizio di cui al comma 2, procede alla riduzione degli impegni assunti nel
corso dell’esercizio nei casi in cui la connessa attività di spesa risulti
definitivamente conclusa con l’erogazione di somme complessivamente inferiori a
quelle impegnate.
Art. 16
Variazioni alle dotazioni
1. Il
Responsabile del servizio, qualora valuti necessaria una modifica della
dotazione assegnatagli, propone la modifica alla Giunta comunale con una
relazione scritta indirizzata al Sindaco, al Segretario e al Responsabile del
servizio finanziario.
2. La
Giunta comunale deve esprimersi con delibera con la prima variazione di
bilancio.
Art. 17
Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi
1.
Successivamente all’approvazione del rendiconto della gestione e comunque entro
il mese di luglio di ciascun anno il Consiglio comunale provvede ad effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. Si
applica l’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il
Consiglio comunale provvede nella prima seduta programmata, successiva alla
comunicazione da parte del Responsabile del Servizio interessato, al
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 eventualmente accertati, nonché
alla loro copertura.
Art. 18
Controllo degli equilibri finanziari
1. Il
controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il
coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza
dell’organo di revisione, secondo quanto previsto nel Regolamento sui controlli
interni, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del
Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive
responsabilità. Deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della
Costituzione.
2.
Ciascun responsabile di servizio, sulla base della situazione contabile inviata
dall’ufficio Ragioneria, provvede alla verifica dei capitoli di PEG assegnati,
sia entrate sia spese, per quanto attiene le gestioni di competenza, dei
residui e di cassa.
3. Per
quanto riguarda la gestione di competenza, il Responsabile di servizio dovrà
far pervenire al Responsabile finanziario apposita relazione dalla quale
emergano l’andamento della gestione relativamente gli accertamenti/impegni dei
capitoli affidatigli con il Piano esecutivo di gestione, con indicazione delle
eventuali modifiche da apportare agli stanziamenti dei capitoli di PEG
assegnati con riferimento temporale al 31/12 dell’esercizio in corso.
4. Per quanto riguarda la gestione dei residui, il
Responsabile di servizio deve controllare l’andamento della gestione dei
residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico
del credito/debito e del mantenimento o meno nel Conto di bilancio
dell’accertamento e/o impegno. In particolare la verifica dei residui attivi
dovrà riguardare l’effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le
quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza.
5. Per
quanto riguarda la gestione di cassa, con particolare rilievo per le entrate di
cui al titolo IV, a destinazione vincolata e per la spesa di cui al titolo II,
il Responsabile di servizio deve prendere atto degli incassi e/o pagamenti
programmati fino al 31/12 dell’esercizio in corso.
6. Sulla scorta delle informazioni pervenute, il
Responsabile dei servizi finanziari entro il 31 luglio di ciascun esercizio
predispone apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
comunale in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la quale
viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente
e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal “patto di
stabilità” interno e qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone l’adozione
delle misure necessarie a ripristinare il pareggio.
Art. 19
Rendicontazione
1. I responsabili dei centri di
responsabilità redigono e presentano all’organo esecutivo entro il 28 febbraio
di ogni anno la relazione finale di gestione riferita al grado di
raggiungimento dei risultati dell’anno finanziario precedente.
2. La relazione evidenzia:
a) obiettivi programmati;
b) eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati;
c) motivazioni degli scostamenti;
d) azioni correttive poste in essere per raggiungere i risultati
attesi;
e) innovazioni apportate nei processi di lavoro e dei servizi
erogati o realizzati;
f) ogni altro
elemento di giudizio in ordine ai comportamenti tenuti per consentire
all’amministrazione il raggiungimento dei risultati programmati.
3. La relazione di cui al comma
precedente assume il contenuto minimo di seguito indicato: a)
riferimento ai capitoli di entrata e di spesa assegnati per la gestione; b)
riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite; c)
riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d’investimento; d)
valutazione dei risultati raggiunti in termini finanziari, economici e
patrimoniali. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall’organo
esecutivo per la predisposizione della relazione di cui all’art. 151, comma 6 e
art. 231 del t.u.e.l. e la predisposizione del piano degli indicatori.
4. Entro il 15 febbraio il servizio
finanziario trasmette ad ogni Responsabile di servizio l’elenco dei residui attivi
e passivi di sua competenza risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente.
5. Entro il 28 febbraio i
Responsabili provvedono all’operazione di revisione per il mantenimento in
tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in
bilancio secondo le modalità definite dal
d.lgs. 118/2011. Tra le cause di eliminazione dei residui attivi, oltre
alle normali cause di inesigibilità o insussistenza, rilevano la accertata
irreperibilità o insolvenza del debitore nonché l’abbandono di entrate
patrimoniali il cui recupero comporterebbe costi di riscossione superiori al
credito accertato.
6. Il servizio finanziario elabora i
dati e le informazioni ricevute dai Responsabili dei servizi al fine del
riaccertamento dei residui di cui all’art. 228, comma 3 del t.u.e.l. La
eliminazione, totale o parziale dei residui attivi e passivi, è valutata dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti.
7. Al fine di adempiere all’obbligo
previsto dall’art. 158 del t.u.e.l., i Responsabili dei servizi gestiti, in
tutto o in parte, utilizzando contributi straordinari assegnati all’ente da
amministrazioni pubbliche, devono redigere il rendiconto annuale di detto
utilizzo descrivendo anche le finalità perseguite, quelle raggiunte nonché
quelle altre in via di perseguimento qualora trattasi di intervento realizzato
in più esercizi finanziari. Il rendiconto documentato è presentato al servizio
finanziario non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo a quello cui si
riferisce. Il servizio finanziario controlla con le sue scritture le
indicazioni contabili ivi contenute e rimette il rendiconto al Segretario entro
il 15 febbraio munito del suo visto di conformità. Il Segretario cura che il
rendiconto sia fatto pervenire, non oltre il 1° marzo, all’amministrazione
pubblica che ha erogato il contributo.
Capo IV - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 20
Affidamento del servizio di
Tesoreria
1.
L’affidamento del servizio di Tesoreria è effettuato a seguito di procedura ad
evidenza pubblica – aperta o ristretta – rivolta ad istituti di credito
autorizzati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
2. Con
il provvedimento di indizione di gara si forniranno adeguate motivazioni in
relazione alle modalità di gara nonché dei criteri ed elementi per
l’affidamento del servizio.
Art. 21
Rapporti con il Comune
1. Il
servizio di Tesoreria tiene i rapporti con il Comune per il tramite del
Responsabile del servizio finanziario favorendo l’impiego di tecnologie
informatiche.
Art. 22
Attività connesse alla riscossione
delle entrate
1. Per
ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine
cronologico per esercizio finanziario.
2. Il
Tesoriere concorda preventivamente con il Responsabile del servizio finanziario
i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione.
3. Le
entrate riscosse dal Tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa
nel giorno stesso della riscossione.
4. Le
operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio
finanziario quotidianamente con appositi elenchi.
5. La
prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su
richiesta del servizio finanziario del Comune.
Art. 23
Depositi per spese contrattuali,
d’asta e cauzionali
1. I
depositi cauzionali per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal
Tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori.
2. I
depositi di terzi sono custoditi dal Tesoriere fino a quando non ne sia
autorizzata la restituzione con regolare ordine del Comune comunicato per
iscritto e sottoscritto dal Responsabile del servizio competente e dal
Responsabile del servizio finanziario.
Art. 24
Verifiche di cassa
1. Il
Responsabile del servizio finanziario può eseguire in qualsiasi momento
verifiche di cassa, autonomamente o su richiesta dell’Amministrazione.
Capo
V – IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Art. 25
Sistema integrato dei controlli
interni
1. Il
sistema integrato dei controlli interni è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 26
Controllo di gestione
1. Il
controllo di gestione ha per oggetto l’attività gestionale con particolare
riferimento a:
-
economicità ed efficienza delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle
alternative disponibili;
-
efficacia dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;
-
verifica dei risultati di tutta l’attività amministrativa;
-
qualità dei risultati.
Art. 27
Struttura operativa del controllo di
gestione
1. La
struttura operativa del controllo di gestione è composta da…………....
2. Le
analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al precedente comma
sono utilizzati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e
dai Responsabili di Area in termini direzionali in ordine alla gestione e ai
risultati.
Art. 28
Fasi dell’attività di controllo di
gestione
1. Ai
fini del controllo sulla gestione si assume quale punto di riferimento il Piano
esecutivo di gestione (PEG), o altro atto sostitutivo dello stesso, che può
unificare al suo interno il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della
performance.
2. I
Responsabili dei servizi, nell’esercizio della loro attività di controllo,
attivano sistemi di misurazione interni per controllare il conseguimento degli
obiettivi conformemente agli indicatori e ai target previsti dal Piano
esecutivo di gestione o altro atto sostitutivo dello stesso. I sistemi di
misurazione implementati devono ricavare in maniera oggettiva i risultati
raggiunti, mettendo in condizione i Responsabili di assumere, a seguito di
periodici monitoraggi, le eventuali azioni correttive.
3. Il
controllo si articola nelle seguenti fasi:
-
predisposizione del Piano degli obiettivi, con la previsione di una serie di
indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari
riferiti alle attività e agli obiettivi;
-
rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati
raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e
centri di responsabilità;
-
valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi in rapporto al Piano
degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica delle scelte di
azione intrapresa;
-
elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati dell’Ente e
per servizio.
Capo
VI – CONTABILITÀ ECONOMICA E GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 29
Conto economico e sistema di
contabilità
1. Nel conto economico sono
contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziati i componenti
positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio
rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale. Il conto economico rileva
il risultato economico dell’esercizio.
2. Il conto economico accoglie costi
e proventi rilevati nel corso dell’esercizio nonché scritture rettificative ed
integrative di fine esercizio.
3. Il conto economico è redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011 che prevede uno
schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale,
anche risultati economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione
dell’ente.
4. L’ente avvalendosi della facoltà
di cui all’art. 232, comma 2 del t.u.e.l. applicherà la contabilità
economico-patrimoniale dal 2017.
Art. 30
Norme generali di inventariazione
1.
Tutte le attività e le passività del Comune, compresi i beni di terzi presso il
Comune, devono essere inventariate. Sono esclusi dall’obbligo quei beni mobili
non registrati, non di proprietà di terzi, che abbiano una delle seguenti
caratteristiche:
a) una durata presunta non superiore
a dodici mesi;
b) costituiscano parti o elementi
opzionali o integrativi di altri beni e, come tali, non abbiano autonoma
funzionalità; il valore di questi beni va ad incrementare la valutazione del
bene principale.
2.
L’eventuale tenuta della contabilità di magazzino comporta la rilevazione nel
riassunto del rendiconto generale del patrimonio delle rimanenze iniziali e
finali.
3. I
beni mobili di valore corrente complessivo pari o inferiore a euro
cinquecentosedici/00 devono essere inventariati e ammortizzati nell’anno di
acquisizione del bene.
4. La
tenuta e l’aggiornamento dell’inventario sono di competenza del servizio
finanziario e allo stesso i consegnatari dei beni comunicheranno tutte le
variazioni relative ai beni medesimi.
Art. 31
Dismissione di beni mobili
1. Per
i beni mobili divenuti inutilizzabili il consegnatario provvede ad emettere
formale nota di discarico che indica precisamente il bene, le cause e le
modalità della dismissione.
2. I
beni da dismettere per i quali si preveda di ricavare un introito verranno
ceduti, a cura del consegnatario interessato, al miglior offerente,
diversamente i beni verranno consegnati al responsabile del magazzino comunale
per il successivo smaltimento. Se risulta oggettivamente più conveniente, il
bene può essere ceduto in fase di acquisto di altro bene in sostituzione dello
stesso, a cura del Responsabile del servizio preposto per l’acquisto.
Capo
VII – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 32
Funzioni e compiti dell’organo di
revisione economico-finanziaria
1. In
conformità a quanto stabilito dal titolo VII del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dallo Statuto comunale la revisione economico-finanziaria è
svolta da un revisore dei conti/collegio dei revisori.
2. Il
revisore/collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio comunale al
fine di garantire il reale esercizio delle sue funzioni redigendo apposita
relazione sull’attività svolta.
3. In
sede di esame del rendiconto della gestione, il revisore dei conti
presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia
alla relativa seduta consiliare.
4. Il
revisore/collegio dei revisori dei conti può essere sentito dalla Giunta e dal
Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione e pertanto presenziare in
tale sede alle relative riunioni.
5. Ogni
Consigliere può denunciare al revisore/collegio dei revisori dei conti fatti
afferenti alla gestione dell’Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà
conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio. Il
revisore/collegio dei revisori dei conti, ove ravvisi elementi di particolare
gravità, deve provvedere entro 15 giorni ad eseguire i necessari accertamenti e
riferire al Consiglio.
6. Il
revisore/collegio dei revisori dei conti svolge attività di collaborazione con
il Consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo Statuto comunale e
su specifica richiesta dello stesso Consiglio.
7. La
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e lo schema
del rendiconto sono approvati dalla Giunta comunale e consegnati al revisore
dei conti che ha a disposizione venti giorni dalla consegna per redigere la
propria relazione secondo le disposizioni di legge.
8. La
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente
allo schema del rendiconto, alla relazione della Giunta comunale, alla
relazione dell’Organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge,
è messa a disposizione dei Consiglieri comunali venti giorni prima del termine
fissato per la seduta consiliare.
9. Il
revisore/collegio dei revisori dei conti su richiesta dell’amministrazione o
del Responsabile del servizio finanziario esprime, altresì, pareri su
particolari oggetti aventi risvolti economico-finanziari.
Art. 33
Espletamento delle funzioni e dei
compiti del revisore dei conti
1.
Dell’attività del revisore/collegio dei revisori dei conti deve essere redatto
apposito verbale sottoscritto e conservato. Copia del verbale stesso deve
essere rilasciato al Comune per la conservazione agli atti.
2. Per
l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuitigli il revisore dei conti
si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario.
Capo
VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34
Abrogazione
1. È
abrogato il Regolamento di contabilità approvato con precedente deliberazione
consiliare n. .. del…… e successive modifiche ed integrazioni.
2. È
abrogata ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto o difforme da
quelle contenute nel presente regolamento.
Art. 35
Norma di rinvio
1. Per
quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle
norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in altre
disposizioni specifiche di legge in quanto applicabili.
Nessun commento:
Posta un commento