COMUNE DI ...............
(Provincia di ...............)
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina
lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di
.............
Per procedimento amministrativo si
intende la serie di atti fra loro coordinati e finalizzati all’emanazione di un
provvedimento amministrativo. Quando il Comune non agisce attraverso
provvedimenti, la sua attività è regolata dalle norme di diritto privato.
I soggetti privati gestori di
pubblici servizi si attengono, nello svolgimento dei servizi stessi, alle
disposizioni della l. 241/1990.
Art. 2
Principi
L’attività amministrativa del Comune
di ......... si ispira ai principi di:
– Economicità ed efficienza, intese come accorto utilizzo delle
risorse collettive;
– Efficacia, intesa come idoneità al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
– Pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione, intese
come facoltà per i cittadini di conoscere l’operato dell’Amministrazione;
– Sussidiarietà, intesa come possibilità, per i cittadini ed i
gruppi sociali, di affiancare ed anche sostituire il Comune nello svolgimento
dei suoi compiti istituzionali;
– Semplificazione e tempestività, intese come massima riduzione
delle fasi procedimentali, degli adempimenti a carico degli utenti, nonché dei
tempi per l’emanazione del provvedimento finale;
– Tutela dell’affidamento dei terzi;
– Proporzionalità nella comparazione degli interessi;
– Informatizzazione, intesa come utilizzo, promozione e diffusione
delle nuove tecnologie.
Il Comune di ........... inoltre
impronta la propria attività amministrativa al rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario.
Art. 3
Avvio del procedimento e termini per
la sua conclusione
I procedimenti amministrativi sono
attivati su istanza di parte o d’ufficio.
Ciascun procedimento si conclude con
un provvedimento espresso secondo quanto stabilito dal successivo art. 12,
entro il termine massimo di 90 giorni di cui all’allegata tabella (omissis),
salvo i casi in cui siano necessari termini superiori e comunque entro il
termine di 180 giorni, ovvero entro i termini previsti da disposizioni
specifiche di legge o da regolamento.
Per i procedimenti ad iniziativa di
parte il termine decorre dalla presentazione dell’istanza, comunque denominata,
all’ufficio competente, attraverso l’acquisizione al protocollo di arrivo ed
attribuzione del relativo numero progressivo.
L’istanza deve contenere, a pena di
inammissibilità, le generalità di chi la presenta, il titolo legittimante la
richiesta ed indicare specificatamente il provvedimento richiesto.
Per i procedimenti attivati
d’ufficio il termine decorre dal primo documento avente data certa.
Ove il termine per la conclusione
del procedimento non sia stabilito da specifica disposizione di legge o di
regolamento, si intende di 30 giorni.
I termini per la conclusione del
procedimento di cui al presente articolo:
• sono sospesi, per una sola volta, qualora si verifichi la
necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal
soggetto istante, ovvero di acquisire informazioni e documentazione su stati e
fatti o qualità non attestati in atti già in possesso del Comune o non
direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione, per un periodo
comunque non superiore a 30 giorni e comunque per una sola volta. È fatto salvo
quanto previsto dall’art. 8. La sospensione inizia con la richiesta
dell’integrazione documentale, ed i termini riprendono a decorrere per la parte
residua al ricevimento degli atti richiesti;
• sono interrotti dalla comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento di una istanza, di cui al successivo art. 11, oppure nel caso
di rappresentazione di esigenze istruttorie formulate dai soggetti incaricati
di esprimere un parere o una valutazione tecnica.
Art. 4
Mancata adozione del provvedimento e
intervento sostitutivo
Decorsi i termini per la conclusione
del procedimento, in caso di inerzia dell’Amministrazione, chi vi ha interesse
può rivolgersi al (specificare: Dirigente generale, Direttore generale,
Funzionario……) al quale sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di
inerzia.
Entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, il soggetto di cui al comma precedente provvede
alla conclusione del procedimento.
Nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto
dalla legge o dal regolamento e quello effettivamente impiegato.
Il responsabile di cui al comma 1
deve provvedere, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di
governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
per legge o regolamento.
Il responsabile può, a sua volta,
avvalersi delle strutture competenti per materia, nonché di un apposito
commissario ad acta.
Art. 5
Segnalazione certificata di inizio
attività
Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti
dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’Amministrazione.
Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al comma precedente, salve
le verifiche successive degli organi e delle Amministrazioni competenti.
L’attività oggetto della
segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
al Comune.
Il Comune, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti necessari, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione sopra citata, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni.
È fatto comunque salvo il potere del
Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
14 e 16.
In caso di dichiarazioni sostitutive
di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma
restando l’applicazione di sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare
i provvedimenti di autotutela.
Decorso il termine di 60 giorni
sopra citato per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione, al Comune
è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell’attività dei privati alla normativa vigente.
La disciplina di cui al presente
articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 6
Responsabile del procedimento
Per ciascun procedimento
amministrativo il Comune individua il relativo responsabile.
Il dirigente competente provvede ad
affidare a sé o ad altro addetto la responsabilità di ciascun procedimento
nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale.
In particolare il responsabile del
procedimento:
a)
adotta ogni misura necessaria all’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria, ivi compresa la richiesta di regolarizzare atti e/o documenti
e di integrare istanze prive dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3;
b)
effettua ogni comunicazione ai soggetti istanti ed agli altri soggetti
interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento;
c)
propone l’indizione o indice la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e
ss. l. 241/1990 s.m.i.;
d)
promuove la sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi ex art.
11 l. 241/1990;
e) cura
le comunicazioni e le pubblicazioni previste da leggi e regolamenti, anche al
fine di assicurare al provvedimento finale i requisiti di efficacia.
Il responsabile del procedimento ed i soggetti ed i titolari degli
uffici competenti ad adottare il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando all’Amministrazione ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.
Art. 7
Comunicazione di avvio del
procedimento
Il responsabile del procedimento
comunica l’avvio del procedimento:
1) ai destinatari del provvedimento finale;
2) ai soggetti che per legge devono intervenirvi;
3) ai controinteressati, se individuati o facilmente
individuabili.
Qualora il numero dei destinatari ai
sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale
adempimento, il Comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi
ritenuti idonei, in particolare tramite l’affissione all’albo comunale, la
diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito
internet del Comune o su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
La comunicazione non è necessaria
ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità, come,a titolo esemplificativo, per le ordinanze di cui agli artt. 50
e 54 d.lgs. 267/2000 e gli altri provvedimenti connotati da particolare
urgenza. La sussistenza di tali ragioni dovrà essere adeguatamente dimostrata
in sede di motivazione del provvedimento finale.
La comunicazione di avvio del
procedimento è personale, è fatta per iscritto e deve contenere le seguenti
indicazioni:
a)
l’ufficio competente per il procedimento, ove si può prendere visione degli
atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;
b) le
generalità del responsabile del procedimento, nonché i riferimenti per
contattarlo;
c)
l’oggetto del procedimento;
d) il termine entro cui il procedimento deve
concludersi ai sensi dell’art. 3;
e) i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
f) la
data di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo attribuito, nei
procedimenti ad iniziativa di parte.
Non sono
soggetti a comunicazione di avvio del procedimento gli atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 8
Dichiarazioni sostitutive
Qualora nella fase istruttoria del
procedimento l’Amministrazione necessiti di acquisire atti, fatti o stati
autocertificati o autodichiarati dall’interessato o che comunque una Pubblica
Amministrazione è tenuta ad attestare, il responsabile del procedimento
provvede d’ufficio ad acquisire la relativa documentazione.
Non è consentito al responsabile del
procedimento esigere dal privato interessato la documentazione di cui al comma
precedente.
Sono salve le sanzioni penali
previste a carico di chi rende dichiarazioni mendaci.
Art. 9
Acquisizione di pareri e valutazioni
tecniche
Qualora nella fase istruttoria del
procedimento l’Amministrazione debba richiedere ad organi consultivi di altre
Pubbliche Amministrazioni di esprimere pareri, questi sono resi entro 20 giorni
se obbligatori, ed entro il termine dagli stessi indicato, comunque non
superiore a 20 giorni, se facoltativi.
Per i pareri obbligatori scaduti
inutilmente tali termini, il Comune può procedere indipendentemente dal parere,
salva la possibilità di interrompere una sola volta i termini stessi qualora
l’organo adìto abbia manifestato esigenze istruttorie.
In caso di pareri facoltativi,
sussiste, invece, l’obbligo di prescindere dai medesimi qualora non resi entro
il termine.
I pareri positivi sono comunicati
all’Amministrazione con mezzi telematici o comunque senza formalità.
Qualora per legge o regolamento
l’Amministrazione debba acquisire valutazioni tecniche preventive da parte di
organi di enti appositi, le stesse sono rese entro 90 giorni dalla richiesta
ovvero nel diverso termine indicato dall’organo adìto.
Scaduti inutilmente tali termini,
l’Amministrazione può rivolgersi, per ottenere le valutazioni, ad enti con
qualifica professionale equipollente o ad istituti universitari.
Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai pareri ed alle valutazioni tecniche che vanno
rilasciate dai soggetti preposti alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 10
Istituti di partecipazione
I destinatari della comunicazione di
avvio del procedimento e tutti i soggetti portatori di interessi pubblici,
privati o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dall’adozione del
provvedimento, possono:
a)
prendere visione ed estrarre copia degli atti non riservati;
b)
presentare memorie scritte e documenti.
Il presente articolo non si applica
agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
Art. 11
Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza
Qualora, nei procedimenti ad istanza
di parte, il responsabile del procedimento rilevi, in esito all’istruttoria
compiuta, motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, li comunica
tempestivamente agli interessati, che entro 10 giorni possono presentare
osservazioni scritte e documenti.
In tal caso i termini di cui
all’art. 3 sono interrotti e decorrono nuovamente dalla data di presentazione
dei documenti o dalla scadenza del termine di 10 giorni.
Art. 12
Adozione del provvedimento finale
Il provvedimento finale è espresso e
motivato.
Esso è adottato dall’organo
competente, in coerenza con le risultanze dell’istruttoria effettuata dal
responsabile del procedimento.
La motivazione dovrà essere
particolarmente pregnante ove:
a) il
provvedimento finale si discosti, nel contenuto, dalle risultanze
dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento;
b) siano
state disattese le osservazioni e documenti presentati ai sensi dell’art. 10 e
dell’art. 11;
c) si
intenda revocare o modificare un precedente provvedimento, ai sensi del
successivo art. 14;
d) si
intenda annullare in autotutela o convalidare un provvedimento illegittimo, ai
sensi del successivo art. 16.
Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati è efficace con la comunicazione agli stessi nelle
forme degli atti processuali civili.
Qualora il numero dei destinatari ai
sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale
adempimento, il Comune procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi
idonei, in particolare tramite l’affissione all’albo comunale, la diffusione di
manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del
Comune e su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
È salva la possibilità di
attribuire, con adeguata motivazione, una efficacia immediata ai provvedimenti
sanzionatori.
I provvedimenti aventi carattere
cautelare ed urgente sono sempre immediatamente efficaci.
Ogni provvedimento amministrativo
deve contenere il riferimento ai rimedi amministrativi e giurisdizionali
esperibili contro il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o
prescrizione.
Art. 13
Amministrazione trasparente.
Pubblicazioni concernenti i
provvedimenti amministrativi
L’Amministrazione pubblica e
aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della Sezione “Amministrazione
trasparente” sul proprio sito internet, gli elenchi dei provvedimenti adottati
dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150
del 2009;
d) accordi stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o
con altre Amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti
compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto,
l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
La pubblicazione avviene nella forma
di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del
documento che contiene l’atto.
Art. 14
Revoca o modifica del provvedimento
e recesso dai contratti
Il Comune può revocare o modificare
il provvedimento amministrativo avente efficacia durevole:
a) per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
b) per
mutamento dei presupposti di fatto;
c) in
seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario previo
indennizzo ai soggetti che dalla revoca o dalla modifica subiscono pregiudizio;
d)
qualora si sia formato il silenzio assenso, in via di autotutela.
Il Comune può recedere
unilateralmente da un contratto nei casi previsti dalla legge o dal contratto
stesso.
Art. 15
Vizi del procedimento amministrativo
Il provvedimento amministrativo è
nullo quando manchi degli elementi essenziali, quando è emesso in carenza
assoluta di potere, quando è adottato in violazione/elusione di un giudicato ed
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il
provvedimento amministrativo è annullabile quando è adottato in violazione di
legge o da un organo incompetente o è viziato da eccesso di potere.
La violazione di norme sul
procedimento, ivi compresa quella in materia di comunicazione di avvio del
procedimento, non comporta annullabilità qualora sia evidente e sia dimostrato
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in virtù
della sua natura vincolata.
Art. 16
Esercizio del potere di autotutela.
Convalida
Il provvedimento viziato ai sensi
dell’art. 15, comma 2 è annullabile d’ufficio purché sussistano ragioni di
pubblico interesse e si proceda motivatamente ed entro un termine ragionevole,
nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dal presente Regolamento.
In alternativa e con i medesimi
presupposti e garanzie procedimentali il provvedimento può essere convalidato o
ratificato.
Allo stesso modo il Comune può
attivarsi nei confronti di un provvedimento formatosi attraverso il silenzio
assenso o l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 17
Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente
previsto nel vigente Regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in
materia.
La modifica di norme legislative
vigenti o l’emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con
adeguamento del presente Regolamento entro sei mesi.
Art. 18
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della
delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità
previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di garantirne la generale
conoscenza e/o conoscibilità.
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