REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI
E DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE
DI ……………………
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il
presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 12 della l. 241/1990 e
dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del
Comune di …………. di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché
per l’attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni,
Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
Rientra
altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del
Patrocinio da parte del Comune di …………...
Titolo I - CONTRIBUTI
Art. 2
Ambito di applicazione
Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle
erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale,
disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
b) con
riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e
provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si
ponga unicamente quale tramite per l’erogazione;
c) alle
sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell’onere
derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative
organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù
della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi
dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o
co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato
apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci
oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che
impartirà al Dirigente le direttive relative all’obiettivo da realizzare;
d)
rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art.
5 lett. f) della l. 266/1991;
e) alle
somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del
Comune;
f) ai
contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il
Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione
conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello
stanziamento del bilancio di previsione;
g) ai
contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti
convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino
obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
h) ai
contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su
immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il
contributo potrà consistere anche nell’accollo da parte del Comune di tutti o
parte degli oneri connessi all’accensione di mutui o prestiti con Istituti di
credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
i) a
ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il
quale il Comune interviene con apposita disciplina.
Art. 3
Competenze
Il
soggetto competente all’assegnazione e all’erogazione dei contributi di cui al
presente regolamento è il Dirigente, con riferimento al Settore a lui affidato,
che vi provvederà:
- con
propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi
economici
- con
proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi
- con
buono di economato quando si tratti di acquistare oggettistica e materiale di
consumo di valore contenuto, non superiore complessivamente ad euro ......,00.
In
nessun caso è consentita l’erogazione del contributo tramite il pagamento
diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.
Competente
ad assumere la decisione di cui all’art. 2 lett. c) è la Giunta
comunale, che impartirà al Dirigente le direttive relative all’obiettivo da
realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o diversi specifici
provvedimenti.
Art. 4
Natura e tipologia dei finanziamenti
e benefici erogabili
I
contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono
elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono
concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere
straordinario, oppure con riferimento all’attività ordinaria.
Gli
interventi del Comune assumono la forma di:
a)
contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per
iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute;
b)
vantaggi economici, ovvero l’esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse
comunali ovvero l’applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel
rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti
comunali adottati in materia;
c) aiuti
organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a
disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne,
gazebo, impianti, attrezzature, ecc.);
d)
oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati,
o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a
euro ......,00.
Art. 5
Settori di intervento
Il
Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal
presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le
attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di
indirizzo del Consiglio comunale, perseguano fini di pubblico interesse
ed in particolare le attività che:
- arricchiscano, promuovano o valorizzino l’offerta culturale e/o
turistica del territorio;
- promuovano l’attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l’integrazione, l’aggregazione e la socialità fra le
persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la
ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l’informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino
la tipicità.
Non
sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:
- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall’Amministrazione
comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso
il Comune.
Art. 6
Destinatari
La
concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere
disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni,
organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi,
comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici
ed associazioni sindacali.
I
contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente
attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di
lucro.
Art. 7
Criteri e modalità per la concessione delle
forme di sostegno
I
contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono
essere riferiti:
- all’attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta
nel corso dell’anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili
unicamente alle Associazioni iscritte all’Albo comunale delle libere forme
associative aventi sede nel territorio comunale, ai sensi del successivo art. 8
comma 2 lett. a)
- all’attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o
iniziative, anche con ricorrenza annuale.
La
concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti
criteri generali:
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
- coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella
comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell’attività;
- incidenza del volontariato nell’attività svolta;
- natura dell’iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo
a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività
dell’attività/iniziativa;
- valutazione dell’entità dell’autofinanziamento, anche tramite
sponsor;
- valutazione dell’entità di altri finanziamenti di provenienza
pubblica.
Art. 8
Piano dei contributi
In sede
di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, è
previsto un apposito capitolo di spesa per ciascun settore interessato alla
concessione di benefici finanziari.
Gli
stanziamenti sono suddivisi in:
a)
stanziamenti per contributi per l’attività ordinaria complessiva unicamente
erogabili a formazioni associative prive di scopo di lucro, aventi sede ed
attività nel territorio comunale ed iscritte all’Albo Comunale delle libere
forme associative;
b) stanziamenti
per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative.
L’ammontare
degli stanziamenti è reso pubblico tramite apposita informazione all’Albo
Comunale e attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale.
Dopo
l’approvazione del Bilancio di previsione la Giunta comunale definisce
annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda di contributo
distinta per tipologia.
In
mancanza di definizione annuale da parte della Giunta comunale, si intende
valido l’ultimo valore determinato.
Il
parametro per quantificare l’importo del contributo deriva dal rapporto tra il
contributo massimo erogabile per singola domanda, così come stabilito
annualmente dalla Giunta comunale, e 100, ossia il numero massimo di punti
ottenibili.
L’importo
del contributo assegnato con determinazione dirigenziale sarà dato dalla
moltiplicazione del parametro per i punti assegnanti alla domanda di contributo
(art. 12).
Esempio
di calcolo del contributo assegnato:
P =
Parametro per quantificare l’importo del contributo assegnabile.
C =
contributo massimo erogabile per singola domanda, stabilito dalla Giunta
Comunale.
p =
punti assegnanti alla domanda di contributo
P = C
100
P x p = contributo assegnato
Il
contributo assegnato, calcolato come sopra, non potrà comunque superare la
misura dei contributi stabilita all’art. 15.
Per i
contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere
l’anticipazione di un acconto in relazione all’entità del contributo stesso e
all’attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso,
nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio
dell’attività o dell’iniziativa.
Art. 9
Termini per la presentazione della
domanda
Le
domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:
- entro
il 15 settembre dell’anno precedente per l’attività ordinaria
-
almeno 90 giorni prima dell’evento per singoli progetti e/o iniziative
-
almeno 30 giorni prima dell’evento/attività per le richieste di vantaggi
economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.
Art. 10
Modalità di presentazione della
domanda
La
domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica
o dal legale rappresentante dell’Associazione, ente, gruppo, etc. ed è
indirizzata al Sindaco.
La
domanda di contributo deve contenere:
a) per la richiesta di contributi
per l’attività ordinaria:
1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o
partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del
legale rappresentante o referente;
2. indicazione del n. di iscrizione al registro comunale delle
Associazioni;
3. numero degli iscritti, qualora il richiedente sia
un’Associazione, con l’indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel
Comune;
4. copia dell’ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione
illustrativa delle attività programmate per l’anno per il quale si richiede il
sostegno economico del Comune;
5. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non
abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso
dell’anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati
sia l’importo che il settore e l’iniziativa/attività;
6. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del
richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
7. impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione
dell’attività svolta e del relativo Bilancio.
b) per la richiesta di contributi
per specifiche iniziative/attività;
1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o
partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del
legale rappresentante o referente;
2. relazione illustrativa dell’attività oggetto della domanda,
indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è
destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell’ingresso
libero, la collaborazione di volontari;
3. il tipo e l’entità del contributo richiesto al Comune;
4. dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di
qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi
concessi in riferimento alla medesima attività;
5. dichiarazione attestante che non sono state presentate al
Comune altre domande per la medesima iniziativa;
6. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non
abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso
dell’anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati
sia l’importo che il settore e l’iniziativa/attività;
7. il relativo preventivo finanziario, dal
quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere
e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al
Comune ed i costi a proprio carico;
8. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto
delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa
documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni
che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico
contenuto, come specificato nell’ultimo comma del presente articolo;
9. impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per
le finalità dichiarate nella domanda;
10. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del
richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
11. dichiarazione relativa
all’uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di
contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro.
Per le
iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di
particolare snellezza e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali
quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari
a 500 euro o venga stimato tale l’importo da concedere, il soggetto richiedente
è esonerato dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente punto 8.
Art. 11
Comunicazione di avvio del
procedimento – Istruttoria –
Conclusione del procedimento
La
richiesta di contributo viene trasmessa all’Assessore interessato e assegnata
al Dirigente competente, che ne affida l’istruttoria al responsabile del
procedimento.
Il
responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio
del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della l. 241/1990.
Il
responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle
istanze e richiede entro 10 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie,
acquisendo ove possibile d’ufficio le informazioni mancanti.
Il
procedimento si conclude nei seguenti termini:
- per i
contributi richiesti per l’attività ordinaria: entro il 31 marzo di ogni anno;
- per i
contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o
iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda;
- per i
vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l’oggettistica: entro 20 giorni
dalla richiesta.
L’esito
del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.
Dopo la
concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione del
Comune nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa,
secondo le modalità precisate al successivo art. 23.
Art. 12
Criteri di valutazione dei
contributi
Gli
stanziamenti di cui all’art. 8, con esclusione dei contributi annuali da
erogare alle Associazioni sportive iscritte all’Albo ai quali si applica l’art.
13, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad
esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un
punteggio determinato come di seguito indicato.
Per i contributi richiesti per
l’attività ordinaria:
a) Punti
5 per i soggetti ai quali il Comune non ha assegnato un locale comunale come
sede;
b) Punti
3 ove il richiedente sia un’Associazione con almeno 30 iscritti;
c) Punti
5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nel Comune di …………….;
d) Da un
minimo di 10 ad un massimo di punti 40 per la rilevanza dell’attività svolta
dall’Associazione;
e) Da un
minimo di 10 ad un massimo di punti 30 per il numero, la frequenza,
l’importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell’Amministrazione
Comunale;
f) Da un
minimo di 5 ad un massimo di punti 12 per le Associazioni che hanno chiuso la
gestione precedente con un disavanzo.
Per i contributi richiesti per
singole iniziative:
a) Da un
minimo di 5 ad un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell’iniziativa
(locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale);
b) Da un
minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell’iniziativa
rispetto ai programmi amministrativi;
c) 5
punti qualora l’organizzatore sia un’associazione iscritta all’Albo Comunale;
d) 6
punti per le iniziative ad ingresso libero;
e) 4
punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di
solidarietà;
f) 10
punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;
g) 10
punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da
parte del Comune.
Non è
possibile richiedere un contributo specifico per un’iniziativa compresa
nell’attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta
richiesta di contributo.
Art. 13
Preavviso di rigetto
Qualora
il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui
all’art. 10-bis l. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per
presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.
Art. 14
Rigetto dell’istanza per esaurimento
dei fondi
Qualora
non sia possibile accogliere – in tutto o in parte – l’istanza per esaurimento
dei fondi stanziati, il Dirigente competente lo comunica per iscritto ai
richiedenti. L’eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo
esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per
esaurimento dei fondi secondo l’ordine di presentazione.
Art. 15
Misura dei contributi
I
contributi sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole
domande (fino a concorrenza del contributo massimo erogabile) sino ad
esaurimento degli stanziamenti di cui all’art. 8 comma 1, nel rispetto dei
limiti indicati nei commi successivi.
-
L’ammontare del contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di
un’attività complessiva o continuativa svolta nel corso dell’anno dal soggetto
richiedente non potrà superare il 90% del disavanzo risultante tra entrate e
uscite dell’attività ammessa a contributo.
- Il
massimo contributo in denaro ottenibile per specifiche attività di tipo
occasionale o per singoli progetti e/o iniziative dovrà in ogni caso rispettare
i seguenti limiti d’importo:
a) 90%
dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio fino a 1.000,00
euro
b) 70%
dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio compreso tra
1001,00 euro e 5.000,00 euro
c) 50%
dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio compreso tra
5001,00 euro e 10.000,00 euro
d) 30%
dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio superiore ai
10.000,00.
I
suddetti limiti non si applicano ai contributi concessi per iniziative,
attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare
snellezza e rilievo economico contenuto, ai sensi dell’art. 10 ultimo comma.
Gli
interventi svolti in forme diverse dall’erogazione di risorse finanziarie, quali
vantaggi economici ed aiuti organizzativi, sono economicamente quantificati a
cura del Dirigente competente e resi noti al beneficiario nella comunicazione
di concessione del contributo.
Art. 16
Rendicontazione ed erogazione del
contributo
I
contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa
presentazione al Dirigente competente di rendicontazione, sottoscritta dal
beneficiario o dal legale rappresentante.
La
rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 180 giorni dalla
conclusione dell’attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato
richiesto il contributo e dovrà contenere:
1. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento
dell’esito dell’iniziativa, attività o manifestazione attuata;
2. bilancio consuntivo analitico
dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci
di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa;
3. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali
ritenute di legge;
4. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la
documentazione prodotta è completa e veritiera e che l’attività si è svolta nel
rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
Il
richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze
giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, previa
esibizione degli originali al responsabile del procedimento che attesterà la
corrispondenza con gli originali con apposita annotazione sulle copie.
Eventuali
spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di
cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle
spese totali sostenute e documentate.
Non
sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno
carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi
forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o
aderenti.
Il
responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla
veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le
spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla
realizzazione dell’attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
La
presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile
del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle
somme di denaro.
I
soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare
istanza per la concessione di ulteriori contributi nell’anno in corso.
Qualora
il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato
sarà proporzionalmente ridotto.
I
contributi concessi a fronte dell’attività ordinaria del soggetto sono erogati
previa presentazione al Dirigente competente, entro il 30 giugno dell’anno
successivo, del Bilancio Consuntivo dell’attività e di apposita relazione
annuale, che evidenzi l’attività svolta, il numero degli iscritti
all’Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio comunale e soci
non residenti.
Art. 17
Decadenza
La
presentazione della documentazione di cui all’articolo 16 e la relativa
verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto
inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro.
Il
beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si
verifichi una delle seguenti condizioni:
1) l’iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
2) l’iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente
diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione
dell’iniziativa in forma ridotta, il Dirigente potrà erogare contributo ridotto
rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di
valutazione stabiliti all’art. 8 del presente regolamento;
3) non sia stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni
dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.16 u.c.
entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed
eccezionali;
4) sia stato violato l’obbligo di cui all’art. 16, comma 2 n. 3,
con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali
previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella
documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
Nel
caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una
delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle
forme previste dalla legge, della somma erogata.
La
decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato
dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.
Nel
caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell’iniziativa
ammessa a contributo, il Dirigente potrà riconoscere al richiedente le spese
sostenute.
La
mancata o diversa realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo, o la
mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi
all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso
soggetto nello stesso anno.
Qualora
sia stato concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni, strutture o
personale comunale, l’Amministrazione può, per ragioni improrogabili di
interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione
ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo
o risarcimento.
Art. 18
Responsabilità
Il
Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa
in merito all’organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le
quali ha concesso contributi.
Nessuna
obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di
soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia
genere, dal soggetto beneficiario.
Art. 19
Divieto di ripiano perdite
L’intervento
del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione
delle attività ordinarie.
Art. 20
Contributi straordinari
Al di
fuori del piano di cui all’art. 8 l’Amministrazione può concedere in via
eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non
ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei
settori d’intervento specificati all’art. 5.
Le
richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo
svolgimento dell’attività/iniziativa, ma dovranno comunque contenere gli
elementi di cui all’art. 10, oltre ad una dichiarazione scritta sulla
straordinarietà dell’iniziativa con impegno a non richiedere contributi per la
stessa attività/iniziativa per i 3 anni successivi.
I
contributi sono concessi dal Dirigente competente, a valere su apposito
stanziamento di bilancio e per un massimo del 50% dei costi, previa delibera di
indirizzo adottata dalla Giunta comunale.
Art. 21
Albo dei beneficiari
Ogni
contributo erogato viene registrato all’Albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2 del d.P.R. 7
aprile 2000, n. 118.
Titolo II -
PATROCINIO
Art. 22
Patrocinio del Comune
Il
patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione
simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare
valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale
od economico.
Il
patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
Qualora
la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi
previsti dal presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini
stabiliti al precedente art. 9.
La
richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà
contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l’indirizzo, una
descrizione analitica dell’iniziativa, che specifichi le finalità della stessa,
le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad
ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a
titolo di volontariato.
La
richiesta di patrocinio è istruita dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che
provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. b) l. 241/1990.
Il
patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che
abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
- siano coerenti con i programmi dell’Amministrazione Comunale o
con le sue finalità istituzionali;
- riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al
precedente art. 5;
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano fini di lucro.
Per le
iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il
Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l.
241/90.
La
concessione del patrocinio non comporta l’automatica concessione di vantaggi
economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi,
canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli
regolamenti in materia.
Il
patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al
successivo art. 23.
Art. 23
Obbligo di pubblicità
Dopo la
concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario
evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione
dell’iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura “Con il
patrocinio/contributo del Comune di ………….”, unitamente allo Stemma comunale.
La
mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di
decadenza dai relativi benefici.
Chi,
sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o
altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente
lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.
Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Abrogazione e entrata in vigore
Il
presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della delibera che lo approva.
Tutte
le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento,
devono intendersi abrogate.
Nessun commento:
Posta un commento