Appunti per concorsi pubblici in enti locali, Schemi di Atti Amministrativi diversi e normativa specifica del Settore Pubblico Impiego
lunedì 23 ottobre 2017
Determinazioni di impegno di spesa - Regole - Schema e Riferimenti normativi
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
TUEL N. 267/2000
- ART.183, CC 1 E 6, secondo cui l'impegno della spesa rappresenta la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare e determinato il soggetto creditore, viene indicata la ragione e scadenza dell'obbligazione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata;
- ART. 183, CO 2, sui cosiddetti «impegni automatici», ossia senza necessità di apposita assunzione di una determinazione per seguenti spese: a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi (con l’approvazione del bilancio); b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori (con il contratto di mutuo); c) le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- ART. 183, CO 3, sulla prenotazione degli impegni di spesa relativi a procedure in via di espletamento («Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186»)
- ART. 183, CO 5, sulla disciplina regolamentare (“Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.”);
- ART. 183, CO 7, sull’attestazione di copertura finanziaria, ( “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” )
- ART. 153, CO 5, su pareri di regolarità contabile da rendere sulle proposte deliberative (tipiche degli organi politici che non riguardino atti di gestione e che non si risolvano in meri atti di indirizzo) e visti di regolarità contabile e attestazione sulle determinazioni dei soggetti abilitati, nonché sulle attestazioni di copertura finanziaria;
- ART. 183, CO 8, sul c.d. “controllo monetario”, (” Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi);
- ART.107, CO 3, LETT. D), sulla competenza, secondo cui gli atti di impegno della spesa rientrano negli atti di gestione finanziaria di competenza dei dirigenti in base alla tendenziale suddivisione di compiti e ruoli fra organi di governo e dirigenti (art. 4 d.lgs. 165/2001);
- ART. 191, CO 1, sui vincoli per effettuazione di spese e la comunicazione al terzo “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.)) Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
- ART. 191, CO 2, sulle spese economali “Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno”.
- ART. 191, CO 3, per impegni in caso di lavori di somma urgenza “ Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”) V. anche art. 163 del codice dei contratti per le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
- ART. 191, CO 4, sui debiti fuori bilancio “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
- ART. 191, CO 5, sulla disciplina regolamentare di registrazione delle fatture e documenti contabili “Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4.2 (estratto)
b) per la spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, imputazione contabile:
- nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;
- per gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nell’esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo.
D.LGS. 33 DEL 2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
ART. 15 CO 2, sull’inefficacia dell’atto di conferimento degli incarichi di collaborazione senza pubblicazione (“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi”)
ART 26, sull’inefficacia degli atti di concessioni di contributi, ausili, ecc., d’importo complessivo < 1000, senza pubblicazione (“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”)
2. GIURISPRUDENZA CORTE DEI CONTI
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 226/2017: a seguito dell'analisi di un conto consuntivo di un Comune, ha accertato la criticità relativa all'assunzione di impegni di spesa in via diretta da parte dell'organo esecutivo, in violazione della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, attribuiti agli organi di governo, con quelli riferiti alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuiti ai soli dirigenti.
Corte conti sez. II 104/1994: nel parere di “regolarità contabile” è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta.
Corte conti sez. Puglia 207/2006 - Corte conti sez. Toscana 114/2010, “il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa.”
Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera 52/201/PAR sull’inderogabilità della disciplina degli “impegni di spesa automatici” (art. 183, commi 2, 3, 5 del Tuel), sancita dall’art. 152, comma 4, del Tuel.
Corte dei conti Sez, giur. per la Regione siciliana, sentenza n. 1058/2011 L’attestazione del responsabile del servizio finanziario coincide sostanzialmente con il controllo finanziario, in cui egli deve verificare la copertura finanziaria, confrontando l’impegno di spesa con lo stanziamento contenuto nello specifico capitolo o intervento del bilancio di previsione; la corretta imputazione dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa; che non si siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate, oltre la scontata competenza dell’organo che ha emesso il provvedimento. Il parere o visto di regolarità contabile si configura come un vero e proprio controllo di legittimità della spesa rispetto alla legge e alle altre fonti normative.
Fonte della distinzione fra l’’attestazione della copertura finanziaria e il parere di regolarità contabile, è l’art. 20 del R.D.1214/1934, secondo cui “La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentite per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti”, disposizione che si applica all’attività di controllo della Corte dei conti e definisce il concetto di contabilità pubblica, per la sua ampia definizione, si configura come riferimento fondamentale per i concetti di regolarità finanziaria e contabile, tale che, per la sua generalità è estensibile a qualsiasi organo pubblico che svolga tali funzioni
3. SCHEMA DETERMINAZIONE IMPEGNO
Il dirigente (Il responsabile del servizio < >)
[…]
Visti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare le seguenti disposizioni:
- art. 191 sui vincoli per l’effettuazione di spese e sull’obbligo della comunicazione al terzo, con l’ordinazione, degli estremi dell’impegno di spesa;
- art. 107, comma 3, lettera d), sulla competenza dei dirigenti in materia di assunzione di impegni di spesa in quanto atti di gestione finanziaria;
- art.183, commi 1 e 6, del d.lgs. n 267/2000, relativo all’impegno di spesa e alle modalità di costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio;
- art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, sull’avvenuto accertamento positivo del controllo monetario (2);
visto il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, integrativo del d.lgs. 231 del 2002, sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese;
visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12 novembre 2010, n. 187, sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici;
visto il regolamento comunale di contabilità;
considerato che le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della «contabilità finanziaria» di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
visto il «Principio contabile applicato 4/2» allegato al d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, da
imputare nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente;
[oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;]
[...]
determina
[ 1) ]
…) di impegnare la spesa complessiva di < > con imputazione in base alla/e scadenze dell’obbligazione giuridica (di cui al punto 1, oppure alla deliberazione del Consiglio/della Giunta n < > del < >, determinazione n < > del < >) al bilancio dell’ente come di seguito indicato:
importo
esercizio
Missione/programma
Macro - aggregato
titolo
capitolo
articolo
…) di avere accertato che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa (1):
Importo pagamento
Anno pagamento
1° anno
(bilancio cassa)
2° anno
(budget)
3° anno
(budget)
(1) La previsione del c.d. “controllo monetario) è contenuta nel comma
lunedì 20 febbraio 2017
Schema Determinazione Accertamento di entrata - Locazioni e similari
Il seguente schema è adatto ad accertamenti di entrate ( art. 179 del Testo Unico degli Enti Locali ° 267/2000 e s.m.i..) derivanti da locazioni immobili, convenzioni, concessioni o similari.
Ovviamente modificando le premesse ed i vari riferimenti normativi puo' essere personalizzato e adattato a qualsiasi altro tipo di entrata, es. tributaria, oneri costruzioni ecc...
Questo schema è molto generico, pertanto consiglio a tutti di cercare sull'albo pretorio online dell'Ente in cui parteciperete al concorso, varie tipologie di Determinazione poichè gli schemi e gli eventuali riferimenti a regolamenti interni ed altro variano da Ente a Ente.
Ecco lo schema:
COMUNE DI __________
Ovviamente modificando le premesse ed i vari riferimenti normativi puo' essere personalizzato e adattato a qualsiasi altro tipo di entrata, es. tributaria, oneri costruzioni ecc...
Questo schema è molto generico, pertanto consiglio a tutti di cercare sull'albo pretorio online dell'Ente in cui parteciperete al concorso, varie tipologie di Determinazione poichè gli schemi e gli eventuali riferimenti a regolamenti interni ed altro variano da Ente a Ente.
Ecco lo schema:
COMUNE DI __________
Provincia di _____________
AREA ________________________
SETTORE___________________________________
DATA
________ DETERMINAZIONE GENERALE N. _________
PUBBLICATA
IL ___________________________
OGGETTO: ACCERTAMENTO
DELLE ENTRATE DERIVANTI DA_______________________
___________________________________________ - PERIODO ___________ –
________________.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___________,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione armonizzato per
il triennio ____________________,
ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento Unico di
Programmazione e i relativi allegati;
Qui sopra viene indicata la Deliberazione di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione Approvato e i relativi allegati;
Qui sopra viene indicata la Deliberazione di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione Approvato e i relativi allegati;
RICHIAMATA
la Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ________________,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per
il Triennio ______________;
Qui sopra viene indicato il riferimento al alla Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato adottato il PEG;
Qui sopra viene indicato il riferimento al alla Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato adottato il PEG;
VISTO
il Decreto Sindacale n° _____ del ______________ di nomina a
Responsabile di questo Servizio;
Qui sopra viene indicato il provvedimento di nomina del Responsabile del Servizio;
RICHIAMATO
l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di
disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;
PREMESSO
CHE:
-
il Comune di ________________ è proprietario di un ___________ - sito in Via ________________, iscritto al n. ________ dell’inventario del Patrimonio Comunale – e censito al N.C.E.U. al Foglio _____ Particella _____ Sub ______ – Cat. ______ – Classe 2____;
-
con Deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _________, veniva deliberato di procedere al rinnovo/assegnazione in locazione dell’immobile di proprietà comunale per il periodo _________________________ ;
-
con Determinazione dell’Area _____________ – Settore _____________ n. ______ del ______________ veniva approvato lo schema del contratto di locazione;
VISTO
il contratto di locazione stipulato in data _____________ – Rep.
N° _________________ - avente ad oggetto l’immobile
di proprietà comunale in argomento per un canone annuo pari ad €
________________;
RITENUTO
pertanto,
per quanto sopra specificato, di provvedere ad accertare la
conseguente entrata per il
periodo ______________________, per un importo complessivo pari ad €
________________;
DATO
ATTO che
il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
DATO
ATTO ALTRESI’ CHE,
l’entrata oggetto di accertamento è compatibile con lo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009,
convertito con modificazioni in Legge 102/2009;
VISTI:
-
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
-
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ___________;
-
il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 179;
-
il vigente Regolamento di contabilità;
OSSERVATI
i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in
particolare l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
DETERMINA
Per
le motivazioni in premessa citate:
-
di accertare l'importo complessivo di € ________________ a seguito di obbligazioni attive giuridicamente perfezionate – Contratto di locazione stipulato in data ____________ – Rep. N° _____________ - nei confronti del Sig. ______________ nato a _____________ il _______________ residente in ____________________ – Via _____________________ n° ______________, Codice Fiscale: _______________________________________;
-
di approvare il seguente cronoprogramma delle riscossioni sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 – Armonizzazione sistemi contabili – dell’importo di € __________________________ nel seguente modo:
SOMMA
DA ACCERTARE
ESPRESSA
IN €
|
CAPITOLO
|
DESCRIZIONE
CAPITOLO
|
CODICE
PIANO DEI CONTI
-
V°
LIVELLO
-
|
ANNO
DI IMPUTAZIONE – ESIGIBILITA’
|
€
____________
|
_________
|
PROVENTI
DI BENI COMUNALI
|
E._________________
|
2017
|
-
di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’accertamento e l’imputazione di entrata ed il conseguente programma delle riscossioni sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
-
di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria per le conseguenti annotazioni contabili.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________
COMUNE
DI _____________
Provincia
di ________________
PARERE
ART. 147-BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E S.M.I.
Si
esprime parere FAVOREVOLE
in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
__________________________________
Luogo
e data , 13/07/2016
VISTO
DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°, DEL T.U.E.L. -
D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E S.M.I.
Si
attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura
finanziaria del presente provvedimento.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si
certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio
on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Luogo
e data , 13/07/2016
IL MESSO COMUNALE
__________________
lunedì 2 settembre 2013
Cenni sull'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
L’ordinamento della finanza
locale è riservato alla legge.
La legge coordina la finanza
locale con la finanza statale e regionale.
La legge riconosce ai comuni,
nell’ambito della finanza pubblica autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
La legge assicura agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
I comuni disciplinano ai
sensi dell’art. 52 d.lgs 446/97
disciplinano con regolamento le entrate proprie.
Entrate proprie
|
|
Entrate
tributarie
|
Entrate
extra tributarie
|
Le leggi dello stato, in attuazione della riseva di
legge dell’art 23 della Costituzione, individuano:
|
Corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e
la prestazione di servizi/canoni e proventi per l’uso e il godimento di beni
comunali
|
Principi del Bilancio di Previsione
·
Approvazione con Deliberazione Consiliare di approvazione per l’anno successivo entro il 31 dicembre (salvo
proroghe - esercizio provvisorio)
·
Redazione in
termini di competenza: il bilancio prevede gli accertamenti di entrata e gli impegni
di spesa che si effettuano in un dato periodo anche se l’effettiva
riscossione o il pagamento potranno effettuarsi al di fuori del periodo
considerato.
·
Il totale delle
entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (principio di unità)
·
L’unità temporale
della gestione è l’anno finanziario (dal 1 gennaio al 31 dicembre)
·
Dopo tale termine
non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spesa in
conto dell’esercizio scaduto (principio dell’annualità)
·
Tutte le entrate
sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione. Ugualmente tutte
le spese sono iscritte integralmente
·
La gestione
finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione : è vietata la
gestione di entrate e spese non iscritte in bilancio. (principio
dell’universalità/integrità)
·
Rispetto dei
principi di veridicità e attendibilità sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo
·
Il bilancio di
previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
Spese
correnti + quote di capitale di rate di ammortamento dei mutui e di prestiti
obbligazionari non possono essere
superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere
altra forma di finanziamento.
(principio
del pareggio finanziario).
·
I comuni devono
assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei
contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità
previste dallo statuto e dai regolamenti.
Caratteristiche del
Bilancio:
·
L’unità
elementare del bilancio per l’entrata è
la risorsa e per la spesa è
l’intervento per ciascun servizio.
·
Il Bilancio ha
carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa.
E’
possibile impegnare spese solo entro i limiti di stanziamento i bilancio
Struttura del Bilancio:
Il bilancio di previsione
annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla
spesa.
La parte ENTRATA è ordinata in:
- Titoli
- Categorie
- Risorse
In relazione rispettivamente
alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla specifica individuazione
dell’oggetto dell’entrata.
La parte SPESA è ordinata in:
- Titoli
- Funzioni
- Servizi ed interventi
In relazione rispettivamente
ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso
di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di
ciascun servizio.
La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito
quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica.
ENTRATA
|
SPESA
|
Titolo I – Entrate tributarie;
Titolo II
– Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla regione;
Titolo III
– Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di credito;
Titolo V
- Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi;
|
Titolo I – Spese correnti;
Titolo II – Spese
in conto capitale;
Titolo III – Spese
per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi;
|
Il programma costituisce il
complesso coordinato di attività relative alle opere da realizzare e di
interventi per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano
generale di sviluppo dell’ente.
Può essere compreso all’interno di una sola delle
funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più funzioni.
A ciascun servizio è
correlato un reparto organizzativo composto da persone e mezzi a cui è preposto
un responsabile.
A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari,
specificari negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio.
martedì 26 febbraio 2013
Bignami T.U.E.L. 267/2000 - agg. 2005
Il seguente sunto dei punti fondamentali del TUEL, da me redatto nel lontano 2005 è suscettibile di qualche imprecisione derivante da eventuali modifiche intervenute nel corso degli anni.
In linea di massima è corretto, ma possono variare NUMERI/DATE/SCADENZE ecc..
Quindi utilizzarlo solo dopo aver studiato accuratamente sul testo aggiornato D.LGS 267/2000 e s.m.ii.
*******************************
In linea di massima è corretto, ma possono variare NUMERI/DATE/SCADENZE ecc..
Quindi utilizzarlo solo dopo aver studiato accuratamente sul testo aggiornato D.LGS 267/2000 e s.m.ii.
*******************************
Statuto e regolamenti
I comuni adottano un
proprio statuto.
Lo statuto è la carta fondamentale del comune e stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente, specifica le attribuzioni degli organi, le forme
di garanzia e partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio, le forme di collaborazione
fra comuni e province, la partecipazione popolare ed infine il diritto di
accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo
statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
delle funzioni.
Ad esempio il regolamento delle entrate tributarie da
deliberarsi entro il termine del bilancio di previsione annuale con efficacia
dal primo gennaio dell’anno successivo.(trasmissione al Ministero delle Finanze
con delibera di approvazione)
L’organo competente all’approvazione dei regolamenti è il
Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi di competenza della Giunta.
I regolamenti devono essere
approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e affissi
all’Albo pretorio del comune per 15 giorni.
Pareri ai sensi art.
49
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed
al consiglio che non sia di mero indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi,
il parere è espresso dal segretario comunale.
I soggetti che esprimono il parere rispondono in via
amministrativa e contabile.
Funzioni del
difensore civico
Lo statuto comunale può prevedere l’istituzione del
difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria
iniziativa, gli abusi,le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative e i mezzi
del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale.
Quando almeno un quinto dei consiglieri segnala irregolarità
su deliberazioni riguardanti in particolare appalti, assunzioni personale e
dotazioni organiche, il difensore civico invita ad eliminare i vizi presenti
nell’atto. Se l’ente ritiene non modificare l’atto, quest’ultimo deve essere
approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Funzionamento e attribuzioni
del Consiglio
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il funzionamento del Consiglio in base ai principi fissati
dallo statuto, è disciplinato da regolamento approvato a maggioranza assoluta
che prevede in particolare le modalità di convocazione, e le modalità di presentazione e discussione delle
proposte.
Il regolamento indica inoltre il numero dei consiglieri
necessari per la validità delle sedute.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite con criterio proporzionale.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche
tranne i casi previsti dal regolamento.
Il Consiglio comunale è presieduto dal presidente del
Consiglio che è obbligatorio nei comuni >15.000 abitanti e facoltativa negli
altri.
Il segretario comunale cura la verbalizzazione delle sedute.
Gli atti fondamentali di competenza del consiglio sono:
- Statuto dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti tranne il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio)
- Programmi, Relazione Previsionale e programmatica, piani finanziari, elenco annuale lavori pubblici, Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici
- Convenzioni tra comuni e altri enti e costituzione e modificazione di forme associative
- Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
- Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività e servizi mediante convenzione
- Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (competenza della Giunta); disciplina generale delle tariffe perla fruizione dei beni e dei servizi;
- Indirizzi da osservare da parte delle aziende e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- Contrazione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari
- Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi
- Acquisti e alienazioni immobiliari e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
- Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni
Il consiglio partecipa alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco o dei singoli assessori.
Tutte le deliberazioni dei
competenza del consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri
organi, salvo quelle attinenti a variazioni di bilancio adottate dalla giunta e
da sottoporre alla ratifica del consiglio nei 60 giorni consecutivi a pena di
decadenza.
Composizione e
competenze della Giunta
La Giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori
stabilito dallo statuto..
Nei comuni con popolazione >15.000 abitanti gli assessori
sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio.
Nei comuni con popolazione < 15.000 abitanti lo statuto
può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non appartenenti al
consiglio.
In entrambi i casi il cittadino nominato deve essere in
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la
carica di consigliere.
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio
- Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
- Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio
- Ha il compito di tradurre gli obiettivi, i programmi strategici dl consiglio in programmi gestionali concreti tramite la definizione del PEG entro il 31 dicembre ( e comunque non oltre 10 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione)
- Variazioni di PEG entro il 15 dicembre di ogni anno
- Le variazioni di bilancio di competenza del consiglio possono essere adottate d’urgenza dalla Giunta, salvo ratifica ebtro 60 giorni da parte del Consiglio ( a pena decadenza)
- Prelevamenti dal fondo di riserva (con deliberazione) entro il 31 dicembre di ogni anno da comunicare al Consiglio
- Predisposizione degli schemi di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e di relazione revisionale programmatica che vengono approvati dal Consiglio.
- Redige la relazione illustrativa da allegare al rendiconto che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, evidenziando eventuali scostamenti e le ragioni che li hanno provocati.
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio.
Stabilisce inoltre le aliquote di
imposta di carattere tributario e le tariffe per la fruizione di beni e servizi
a domanda individuale.
L’organo esecutivo nomina il
funzionario responsabile del tributo.
Incandidabilità , incompatibilità e ineleggibilità
Nessuno può presentarsi come
candidato in più di due province o comuni quando le elezioni si svolgano nella
stessa data.
I consiglieri non possono
candidarsi rispettivamente alla medesima carica in altro consiglio comunale,
provinciale e circoscrizionale.
Il candidato che viene eletto
contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle due
cariche entro 5 giorni altrimenti viene
eletto per il comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.
Non possono essere candidati alle
elezioni:
·
Coloro che hanno riportato condanna definitiva
per associazione finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti o armi
·
Coloro
che anno riportato condanna definitiva per: peculato, concussione,
corruzione previsti dal codice penale
·
Coloro che risultino condannati cono sentenza
definitiva alla pena di reclusione superiore a sei mesi per delitti connessi
all’abuso di potere o violazione di doveri connessi a una pubblica funzione
L’incompatibilità si ha nell’occasione in cui il
soggetto svolga altre attività esterne che lo pongono in contrasto di interessi
con le funzioni di consigliere. ( es. colui che ha lite pendente con il
comune, l’amministratore o il dipendente
con poteri di rappresentanza di istituti o aziende soggette a vigilanza)
Inoltre la carica di assessore è incompatibile con quella di
consigliere per i comuni con popolazione
> 15.000 abitanti.
Non possono fare parte della giunta ed essere nominati
rappresentanti del comune i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco.
Ineleggibilità
Non possono essere eletti
sindaco o consigliere:
- Il capo o vice capo di polizia
- I dipendenti del comune per i rispettivi consigli
- I direttori generali e amministrativi di aziende sanitarie locali
- I sindaci e consiglieri comunali e provinciali in carica in un altro comune
- I legali rappresentanti e dirigenti di società per azioni con capitale maggioritario del comune
Funzioni e
responsabilità dei dirigenti
Spetta ai dirigenti
la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite
dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita
ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, e di organizzazione delle
risorse umane e strumentali.
Spetta ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo dell’ente e non
rientranti tra le competenze del segretario comunale o del direttore generale.
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo adottati da organi di
governo dell’ente tra cui:
- La presidenza di commissioni di gara e di concorso
- La responsabilità di procedure d’appalto
- La stipulazione dei contratti
- Gli atti di gestione finanziaria tra cui gli impegni di spesa
- L’amministrazione e la gestione del personale
- Provvedimenti di autorizzazione e concessione tra cui le concessioni edilizie
I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli
obiettivi dell’ente, della correttezza
amministrativa. Della efficienza e dei risultati della gestione.
Tariffe dei servizi
La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici
ed è determinata e adeguata ogni anno.
Gli enti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura
tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della
relativa gestione.
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni
dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa
è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Esecutività delle
deliberazioni e determinazioni
Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione
all’albo pretorio nella sede dell’ente per almeno 15 giorni consecutivi e
diventano esecutive già dal decimo giorno.
Contestualmente all’affissione le deliberazioni adottate
dalla giunta vengono trasmesse ai capigruppo consiliari.
Le determinazione diventano esecutive con l’apposizione del
VISTO di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario che ne
attesta la copertura in relazione alle disponibilità effettive.
Regolamento di contabilità
Con il regolamento di contabilità
ciascun ente locale applica i principi contabili con modalità organizzative
corrispondenti alle proprie caratteristiche, osservando le disposizioni
previste per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario.
Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di
impegno attraverso le determinazioni.
Il regolamento di contabilità
disciplina inoltre le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità
contabile sulle proposte di deliberazione e apposto il VISTO di regolarità
sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
Lo stesso regolamento prevede
l’istituzione di un servizio di economato a cui viene preposto un responsabile
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di modesta entità.
I controlli interni
Gli enti locali nell’ambito della
loro autonomia individuano strumenti e metodologie adeguate a :
- Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
- Verificare attraverso il controllo di gestione l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ai fini di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
- Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
- Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,programmi ed altri strumenti di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi predefiniti. (controllo strategico)
Il controllo esterno sulla
gestione e competenza della Corte dei Conti.
Esercizio provvisorio
Bilancio deliberato ma non
ancora esecutivo
Ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione annuale sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e gli enti locali possono effettuare spese in misura non
superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato.
Gestione provvisoria
Bilancio non deliberato entro il
31 dicembre per l’anno successivo per motivi diversi da disposizioni di legge.
La gestione provvisoria è limitata
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento del personale, di
residui passivi, di rate di mutui ed in generale limitatamente alle sole
operazioni necessarie per evitare di arrecare all’ente danni patrimoniali certi
e gravi.
Fondo di riserva
Gli enti locali iscrivono nel
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e
non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio.
Il fondo è utilizzato con
deliberazioni dell’organo esecutivo (Giunta) nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
risultino insufficienti e devono essere comunicati all’organo consiliare.
I prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati
sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Piano esecutivo di gestione (PEG)
Sulla base del bilancio di
previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce,
prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando
gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi.
Il piano esecutivo di gestione
contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
L’attuazione del piano esecutivo
di gestione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
Variazioni di bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione
Il bilancio di previsione può
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte
entrate che nella parte spese.
Le variazioni di Bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare e possono essere deliberate entro e non oltre
il 30 novembre di ciascun anno. (vedere Giunta..)
Sono vietatigli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
Tramite la variazione di
assestamento deliberata entro il 30 novembre di ogni anno si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Le variazioni del Piano esecutivo
di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo (Giunta)e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Fasi di gestione
entrata e spesa
Le fasi di gestione dell’ entrata sono : ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE – VERSAMENTO.
ACCERTAMENTO
Sulla base di idonea documentazione, viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato
il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
RISCOSSIONE
Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all’ente.
La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso
fatto pervenire al tesoriere.
L’ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di
contabilità e contiene almeno:
- L’indicazione del debitore
- L’ammontare della somma da riscuotere
- La causale
- Gli eventuali vincoli di destinazione delle somme
- L’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio a cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza
- La codifica
- Il numero progressivo
- L’esercizio finanziario e la data di emissione
Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma
versata in favore dell’ente anche senza la preventiva emissione dell’ordinativo
di incasso.
In tale ipotesi il tesoriere ne da immediata comunicazione
all’ente richiedendo la regolarizzazione.
VERSAMENTO
Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata,
consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.
Gli incaricati della riscossione interni ed esterni versano
al tesoriere le somme riscosse.
Le fasi di gestione della spesa sono: IMPEGNO – LIQUIDAZIONE – ORDINAZIONE E PAGAMENTO.
IMPEGNO
E’ la prima fase del procedimento di spesa, con la quale a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito della
disponibilità finanziaria.
Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sempre nei limiti delle
previsioni nello stesso comprese.
LIQUIDAZIONE
E’ la fase in cui in base ai documenti atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.
La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa., a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della fornitura o della prestazione e sulla corrispondenza dei requisiti
qualitativi e quantitativi pattuiti.
L’atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile
proponente è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione consiste nella disposizione impartita,
mediante mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente di provvedere al
pagamento delle spese.
Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente
dell’ente individuato dal regolamento di contabilità e deve contenere:
- Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario
- La data di emissione
- L’intervento sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui
- La codifica
- L’indicazione del creditore
- L’ammontare della somma e la scadenza
- La causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa
- Le eventuali modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore
- Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene
alla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario,
che provvede inoltre alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al
tesoriere.
Rendiconto di
gestione
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e
il conto del patrimonio.
CONTO DEL BILANCIO
Dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la
dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di
amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
CONTO ECONOMICO
Evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’ente secondo i criteri di competenza economica.
CONTO DEL PATRIMONIO
Rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio rispetto alla consistenza iniziale.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno
dell’anno successivo, tenuto conto della relazione dell’organo di revisione.
Il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della
Corte dei Conti.
Sono allegati al rendiconto:
- La relazione dell’organo esecutivo
- La relazione dei revisori dei conti
- L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
Risultato contabile
di amministrazione
Il risultato contabile di amministrazione è accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo
di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell’esercizio.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e
non pagate entro il termine dell’esercizio.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare
lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la
qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia e l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di
realizzazione dei predetti obiettivi.
Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività
amministrativa e gestionale dell’ente, ed è svolto con una cadenza periodica
definita dal regolamento di contabilità dell’ente.
Si articola in tre fasi:
- Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi
- Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti
- Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia,l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, verificando i mezzi finanziari acquisiti, i costi
dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti
e per i servizi a carattere produttivo i ricavi.
Il referto del controllo di gestione fornisce le conclusioni
del controllo agli amministratori ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai
responsabili dei servizi affinché abbiano gli elementi necessari per valutare
l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Fonti di
finanziamento
Per l’attivazione di investimenti gli enti locali possono
utilizzare:
- Entrate correnti destinate per legge agli investimenti
- Avanzi di bilancio
- Entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali (es. concessioni edilizia)
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato o Regione finalizzati agli investimenti
- Avanzo di amministrazione
- Mutui passivi
Per tutti gli investimenti degli enti locali, l’organo
deliberante è il Consiglio.
Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di
operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla
custodia di titoli e valori.
Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano
emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio. A tal
fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e tutte
le delibere di variazione e prelevamento di quote del fondo di riserva.
Nessun mandato di pagamento può essere estinto se privo
della codifica.
Per eventuali danni causati all’ente o a terzi, il tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
Organo di revisione
contabile
I consigli comunali eleggono un collegio di revisori
contabili composto da tre membri che viene comunicato ai propri tesorieri.
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni.
L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- Attività di collaborazione con l’organo consiliare
- Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio
- Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica relativamente alle entrate e alle spese
- Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La relazione contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione
- Referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione
- Verifiche di cassa con cadenza trimestrale, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello di altri agenti contabili (es. economo)
Al fine di garantire
l’adempimento delle proprie funzioni , l’organo di revisione contabile ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare
all’assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione.
Dissesto finanziario
Si ha dissesto finanziario se
l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed
esigibili di terzi cui non si possa far fronte con le modalità previste per la
salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La deliberazione recante la
formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e adottata dal
Consiglio. Alla delibera è allegata una dettagliata relazione dell’organo di
revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il
dissesto.
Forme di gestione dei servizi pubblici
Servizi pubblici locali di
rilevanza economica
L’erogazione del servizio avviene
secondo le discipline e nel rispetto della normativa dell’unione europea, e può essere affidata a:
- Società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica
- Società a capitale misto nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica
- Società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano
La gara è aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di
prestazione del servizio.
I rapporti degli enti con le
società erogatrici sono regolati da contratti di servizio che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica
del rispetto dei livelli previsti.
Servizi pubblici locali privi di
rilevanza economica
Sono gestiti mediante affidamento
diretto a:
- Istituzioni
- Aziende speciali, anche consortili
- Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino analogo controllo sulla società a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante con gli enti o l’ente pubblico che la controlla.
E’ consentita
la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ad
altri soggetti.
Segretario comunale
Il segretario comunale viene
nominato dal sindaco ed è scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei
segretari comunali.
Il segretario comunale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente in merito alla conformità dell’azione amministrativa
, allo statuto e ai regolamenti.
Il segretario comunale
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l’attività ( a meno che non sia stato nominato il direttore generale)
Partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consigli e ne cura la verbalizzazione.
Esprime i pareri di regolarità
tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze, in mancanza dei
responsabili dei servizi.
Può rogare tutti i contratti nei
quali l’ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente.
Esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Nei casi in cui non sia presente
la figura del direttore generale le relative funzioni possono essere conferite
dal sindaco al segretario comunale.
Competenze e funzioni del sindaco
Il sindaco è l’organo
responsabile dell’amministrazione del comune.
Rappresenta l’ente, convoca e
presiede la giunta e quando non è prevista la figura del presidente del
Consiglio, convoca e presiede il Consiglio.
Sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Sovrintende alle funzioni statali
o regionali attribuite o delegate al
comune.
Esercita le funzioni
attribuitegli come autorità locale, tra cui ordinanze contingibili ed urgenti
in caso di emergenza sanitarie e igiene pubblica.
Sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio coordina e riorganizza orari degli esercizi commerciali,
pubblici esercizi e servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati sul territorio.
Sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’ente
presso enti, aziende e istituzioni.
Nomina i responsabili di uffici e
servizi.
Attribuisce e definisce incarichi
dirigenziali e di collaborazione esterna (segretario comunale ed eventualmente direttore
generale).
Il Sindaco come ufficiale di
Governo
- Sovrintende ai servizi di competenza statale di : anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e statistica.
- Emana ordinanza con tingibile ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza (atti motivati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini)
- Emana ordinanza con tingibile ed urgente per modificare gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici e orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici in casi di emergenza connessi al traffico / inquinamento atmosferico o acustico.
Le funzioni
esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo possono essere delegate a un
consigliere comunale.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Schema Modello REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI XXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ...
-
Il seguente sunto dei punti fondamentali del TUEL, da me redatto nel lontano 2005 è suscettibile di qualche imprecisione derivante da eventu...
-
Il seguente schema è adatto ad accertamenti di entrate ( art. 179 del Testo Unico degli Enti Locali ° 267/2000 e s.m.i..) derivanti da loca...
-
1. RIFERIMENTI NORMATIVI TUEL N. 267/2000 - ART.183, CC 1 E 6, secondo cui l'impegno della spesa rappresenta la prima fase del proc...